Cassazione Civile: il danno per illecita pubblicazione dell’immagine altrui va provato

La Corte di Cassazione è partita ricordando il proprio recente principio di diritto, secondo cui "L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’art. 158, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore» (Cass. n. 12433 del 2008)".

La Cassazione condivide il suddetto principio "pur con alcune precisazioni, rimaste nella citata decisione non formulate".


"Alla luce delle precisazioni che si verranno facendo, il detto principio non può, nella specie, giustificare la chiesta cassazione della sentenza, in quanto la sua applicazione supporrebbe che in questa sede si fosse fatta constare dalla ricorrente l’esistenza nel giudizio di merito di una situazione che ne avrebbe giustificato la sua applicazione secondo le varie e gradate ipotesi in esso espresse. Tale situazione supponeva che la ricorrente avesse allegato e, quindi, individuato danni patrimoniali idonei ad essere liquidati secondo il criterio indicato dalla citata decisione. Tali danni, da intendersi come c.d. danni conseguenza dell’evento lesivo costituito dall’utilizzazione indebita delle fotografie, avrebbero potuto identificarsi in un pregiudizio allo sviluppo della carriera futura e, quindi, nei suoi riflessi economici (come, ad esempio, per l’impossibilità di girare talune tipologie di films, perché non in sintonia con l’apparizione di foto di nudo) oppure nella perdita di specifiche occasioni di lavoro in ragione del discredito arrecato dalla pubblicazione delle foto oppure ancora nella perdita di occasioni di lavoro determinata proprio dall’impossibilità di sfruttare le fotografie in quanto ritraenti la Tizia nuda. Solo in via ultimativa, avrebbero potuto identificarsi nella perdita dell’utilità economica che le società convenute avrebbero dovuto corrispondere alla Tizia per l’utilizzo delle foto, se dalla stessa consentito".

Prosegue la Cassazione "rileva il Collegio che quando la lesione del diritto all’immagine è stata arrecata dalla pubblicazione di fotografie che non si dovevano pubblicare perché la persona fotografata non era d’accordo per la pubblicazione, il fatto che l’interesse della persona che è stato leso sia rappresentato proprio dal particolare aspetto del diritto all’immagine rappresentato dal tener riservata la rappresentazione fotografica e ad escluderne la fruibilità da parte di terzi, e, dunque, la conseguente certezza che la persona non avrebbe commercializzato la rappresentazione fotografica, non è di per sé ostativo a che quella persona possa allegare l’esistenza di un danno rappresentato dall’utilità che avrebbe potuto conseguire se chi ha utilizzato indebitamente le fotografie avesse dovuto pagare il suo consenso. E’ sufficiente osservare che, appartenendo la scelta della pubblicazione delle fotografie esclusivamente alla persona fotografata ed essendo scelta suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione od anche soltanto dell’evoluzione dei tempi, ad escludere che si configuri come danno conseguenza il non aver ottenuto l’utilità che sarebbe derivata dal prezzo del consenso non sarebbe potuta valere la scelta fatta al momento dell’utilizzazione di non volere la pubblicazione delle foto. Ritenere altrimenti, sarebbe contrario alla stessa logica di una situazione personalissima come quella del diritto all’immagine, che non si cristallizza nell’atteggiarsi della volontà del soggetto in un dato momento, ma, proprio per la sua natura, dev’essere a lui garantita anche nella possibilità ch’egli nel tempo possa mutare convincimento ed indirizzarsi altrimenti.

Ciò chiarito, si deve rilevare che tutte le ipotesi di possibile danno patrimoniale innanzi indicate o talune di esse o anche soltanto l’ultima di esse avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di allegazione da parte della Tizia. Inenerendo il danno patrimoniale conseguenza dell’illecito rappresentato dall’utilizzazione indebita dell’immagine, quale danno evento, all’ambito dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni, esso dev’essere allegato dal soggetto leso e non può certo essere individuato ed introdotto d’ufficio da parte del giudice e ciò nemmeno attraverso il potere di liquidazione equitativa del danno, di cui all’art. 2056 c.c., giacché questo potere concerne la quantificazione del danno e non l’individuazione del danno.

Nella specie nel ricorso (tanto nell’illustrare il motivo, quanto indirettamente nelle allegazioni con cui si enuncia il fatto sostanziale e processuale), non si dice alcunché in ordine a quelle che erano state le allegazioni della Tizia in punto di individuazione del danno patrimoniale. In tale situazione la cassazione della sentenza, là dove ha motivato il disconoscimento del danno patrimoniale anzitutto "nel non avere minimamente l’appellante provato la sussistenza" ed in secondo luogo "l’entità di un nocumento di carattere patrimoniale", non appare in alcun modo possibile, perché la carenza di individuazione di quella che era la situazione in punto di alIegazioni a sostegno della domanda risarcitoria del danno patrimoniale prospettata dalla Tizia impedisce di apprezzare la motivazione qui censurata come motivazione che, pur di fronte ad allegazioni di danno patrimoniale come quelle sopra ipotizzate e, in ultima analisi, di un’allegazione come danno patrimoniale del danno da perdita dell’utilità che avrebbe assicurato un pagamento del consenso alla pubblicazione delle foto, si è rifiutata di riconoscere l’esistenza del danno".

In conclusione: "lnvero, se non si sa quel era stato il danno patrimoniale lamentato con la domanda, non è possibile in alcun modo valutare la correttezza dell’affermazione della sentenza impugnata che esso non era stato provato nell’an (e, subordinatarnente, nel quantum)".


(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 6 maggio 2010, n.10957).

La Corte di Cassazione è partita ricordando il proprio recente principio di diritto, secondo cui "L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’art. 158, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore» (Cass. n. 12433 del 2008)".

La Cassazione condivide il suddetto principio "pur con alcune precisazioni, rimaste nella citata decisione non formulate".


"Alla luce delle precisazioni che si verranno facendo, il detto principio non può, nella specie, giustificare la chiesta cassazione della sentenza, in quanto la sua applicazione supporrebbe che in questa sede si fosse fatta constare dalla ricorrente l’esistenza nel giudizio di merito di una situazione che ne avrebbe giustificato la sua applicazione secondo le varie e gradate ipotesi in esso espresse. Tale situazione supponeva che la ricorrente avesse allegato e, quindi, individuato danni patrimoniali idonei ad essere liquidati secondo il criterio indicato dalla citata decisione. Tali danni, da intendersi come c.d. danni conseguenza dell’evento lesivo costituito dall’utilizzazione indebita delle fotografie, avrebbero potuto identificarsi in un pregiudizio allo sviluppo della carriera futura e, quindi, nei suoi riflessi economici (come, ad esempio, per l’impossibilità di girare talune tipologie di films, perché non in sintonia con l’apparizione di foto di nudo) oppure nella perdita di specifiche occasioni di lavoro in ragione del discredito arrecato dalla pubblicazione delle foto oppure ancora nella perdita di occasioni di lavoro determinata proprio dall’impossibilità di sfruttare le fotografie in quanto ritraenti la Tizia nuda. Solo in via ultimativa, avrebbero potuto identificarsi nella perdita dell’utilità economica che le società convenute avrebbero dovuto corrispondere alla Tizia per l’utilizzo delle foto, se dalla stessa consentito".

Prosegue la Cassazione "rileva il Collegio che quando la lesione del diritto all’immagine è stata arrecata dalla pubblicazione di fotografie che non si dovevano pubblicare perché la persona fotografata non era d’accordo per la pubblicazione, il fatto che l’interesse della persona che è stato leso sia rappresentato proprio dal particolare aspetto del diritto all’immagine rappresentato dal tener riservata la rappresentazione fotografica e ad escluderne la fruibilità da parte di terzi, e, dunque, la conseguente certezza che la persona non avrebbe commercializzato la rappresentazione fotografica, non è di per sé ostativo a che quella persona possa allegare l’esistenza di un danno rappresentato dall’utilità che avrebbe potuto conseguire se chi ha utilizzato indebitamente le fotografie avesse dovuto pagare il suo consenso. E’ sufficiente osservare che, appartenendo la scelta della pubblicazione delle fotografie esclusivamente alla persona fotografata ed essendo scelta suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione od anche soltanto dell’evoluzione dei tempi, ad escludere che si configuri come danno conseguenza il non aver ottenuto l’utilità che sarebbe derivata dal prezzo del consenso non sarebbe potuta valere la scelta fatta al momento dell’utilizzazione di non volere la pubblicazione delle foto. Ritenere altrimenti, sarebbe contrario alla stessa logica di una situazione personalissima come quella del diritto all’immagine, che non si cristallizza nell’atteggiarsi della volontà del soggetto in un dato momento, ma, proprio per la sua natura, dev’essere a lui garantita anche nella possibilità ch’egli nel tempo possa mutare convincimento ed indirizzarsi altrimenti.

Ciò chiarito, si deve rilevare che tutte le ipotesi di possibile danno patrimoniale innanzi indicate o talune di esse o anche soltanto l’ultima di esse avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di allegazione da parte della Tizia. Inenerendo il danno patrimoniale conseguenza dell’illecito rappresentato dall’utilizzazione indebita dell’immagine, quale danno evento, all’ambito dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni, esso dev’essere allegato dal soggetto leso e non può certo essere individuato ed introdotto d’ufficio da parte del giudice e ciò nemmeno attraverso il potere di liquidazione equitativa del danno, di cui all’art. 2056 c.c., giacché questo potere concerne la quantificazione del danno e non l’individuazione del danno.

Nella specie nel ricorso (tanto nell’illustrare il motivo, quanto indirettamente nelle allegazioni con cui si enuncia il fatto sostanziale e processuale), non si dice alcunché in ordine a quelle che erano state le allegazioni della Tizia in punto di individuazione del danno patrimoniale. In tale situazione la cassazione della sentenza, là dove ha motivato il disconoscimento del danno patrimoniale anzitutto "nel non avere minimamente l’appellante provato la sussistenza" ed in secondo luogo "l’entità di un nocumento di carattere patrimoniale", non appare in alcun modo possibile, perché la carenza di individuazione di quella che era la situazione in punto di alIegazioni a sostegno della domanda risarcitoria del danno patrimoniale prospettata dalla Tizia impedisce di apprezzare la motivazione qui censurata come motivazione che, pur di fronte ad allegazioni di danno patrimoniale come quelle sopra ipotizzate e, in ultima analisi, di un’allegazione come danno patrimoniale del danno da perdita dell’utilità che avrebbe assicurato un pagamento del consenso alla pubblicazione delle foto, si è rifiutata di riconoscere l’esistenza del danno".

In conclusione: "lnvero, se non si sa quel era stato il danno patrimoniale lamentato con la domanda, non è possibile in alcun modo valutare la correttezza dell’affermazione della sentenza impugnata che esso non era stato provato nell’an (e, subordinatarnente, nel quantum)".


(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 6 maggio 2010, n.10957).