Cassazione Civile: nei contratti tra imprenditori occorre valutare la specifica approvazione

Il tema delle clausole onerose nei contratti tra imprenditori (o tra consumatori) giunge sempre più spesso all’attenzione della Cassazione.

La Terza Sezione Civile con Ordinanza 20 marzo 2010, n.6802 ha stabilito, tra gli altri, il seguente principio di diritto: "L’onerosità ex art. 1341, 2 co., c.c. attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina posta dall’art. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove la vessatorietà ex artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005 può invece attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare".

Sempre la Terza Sezione è ulteriormente intervenuta sul tema.

Nel caso di specie, la società che gestisce un albergo cita in giudizio la società (Seat Pagine Gialle) con la quale nel 1999 ha stipulato un contratto avente ad oggetto la pubblicità da inserire nell’elenco telefonico, per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’errata indicazione del prefisso telefonico dell’albergo, errore che ha ingenerato confusione nella clientela dell’albergo stesso. Tribunale e Corte d’appello rigettano le pretese della società gerente l’albergo, accogliendo le argomentazioni di Seat, che in particolare ha invocato "la clausola n. 4 delle condizioni generali, che, nell’ipotesi di errori ed omissioni, limitava il diritto risarcitorio dell’inserzionista alla ripetizione gratuita della pubblicità nella successiva edizione dell’elenco".

La Cassazione cassa la sentenza del giudice di secondo grado. Vediamo perchè.


Secondo la Cassazione: "... occorre rilevare che la Corte territoriale si è limitata genericamente ad affermare, senza ulteriori argomentazioni, che la Seat “ha sostenuto nel caso in esame che il cliente è un imprenditore, escluso come tale dalla tutela di cui agli artt. 1469 bis e seguenti c.c.” e che “questa osservazione appare senza dubbio corretta e pertanto la clausola in esame, specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 c.c., è da ritenere valida e efficace”".



Tuttavia, prosegue la Cassazione: "se è vero che la disciplina di cui agli artt. 1469 e seguenti c.c. (oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005), in tema di clausole vessatorie, attiene ai rapporti tra imprenditore (professionista) - consumatore e che la controversia in esame riguarda il rapporto contrattuale tra due società, è anche vero che la Corte di merito non ha compiutamente valutato la portata vessatoria di detta clausola in sé e la sua specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (applicabile, come nel caso in esame a soggetti aventi pari forza contrattuale perché entrambi persone fisiche o enti), con specifico riferimento al 2° comma di detta norma".

Pertanto "il giudice del rinvio dovrà verificare se la prestazione in questione a carico della Seat risulta esattamente adempiuta ai sensi dell’art. 1218 c.c. (non rilevando nel tema in esame la valutazione della clausola generale di correttezza) e se detta clausola n. 4 ha portata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. e risulta validamente sottoscritta, dandone adeguata motivazione".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 13 maggio 2010, n.11594).

Il tema delle clausole onerose nei contratti tra imprenditori (o tra consumatori) giunge sempre più spesso all’attenzione della Cassazione.

La Terza Sezione Civile con Ordinanza 20 marzo 2010, n.6802 ha stabilito, tra gli altri, il seguente principio di diritto: "L’onerosità ex art. 1341, 2 co., c.c. attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina posta dall’art. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove la vessatorietà ex artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005 può invece attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare".

Sempre la Terza Sezione è ulteriormente intervenuta sul tema.

Nel caso di specie, la società che gestisce un albergo cita in giudizio la società (Seat Pagine Gialle) con la quale nel 1999 ha stipulato un contratto avente ad oggetto la pubblicità da inserire nell’elenco telefonico, per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’errata indicazione del prefisso telefonico dell’albergo, errore che ha ingenerato confusione nella clientela dell’albergo stesso. Tribunale e Corte d’appello rigettano le pretese della società gerente l’albergo, accogliendo le argomentazioni di Seat, che in particolare ha invocato "la clausola n. 4 delle condizioni generali, che, nell’ipotesi di errori ed omissioni, limitava il diritto risarcitorio dell’inserzionista alla ripetizione gratuita della pubblicità nella successiva edizione dell’elenco".

La Cassazione cassa la sentenza del giudice di secondo grado. Vediamo perchè.


Secondo la Cassazione: "... occorre rilevare che la Corte territoriale si è limitata genericamente ad affermare, senza ulteriori argomentazioni, che la Seat “ha sostenuto nel caso in esame che il cliente è un imprenditore, escluso come tale dalla tutela di cui agli artt. 1469 bis e seguenti c.c.” e che “questa osservazione appare senza dubbio corretta e pertanto la clausola in esame, specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 c.c., è da ritenere valida e efficace”".



Tuttavia, prosegue la Cassazione: "se è vero che la disciplina di cui agli artt. 1469 e seguenti c.c. (oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005), in tema di clausole vessatorie, attiene ai rapporti tra imprenditore (professionista) - consumatore e che la controversia in esame riguarda il rapporto contrattuale tra due società, è anche vero che la Corte di merito non ha compiutamente valutato la portata vessatoria di detta clausola in sé e la sua specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (applicabile, come nel caso in esame a soggetti aventi pari forza contrattuale perché entrambi persone fisiche o enti), con specifico riferimento al 2° comma di detta norma".

Pertanto "il giudice del rinvio dovrà verificare se la prestazione in questione a carico della Seat risulta esattamente adempiuta ai sensi dell’art. 1218 c.c. (non rilevando nel tema in esame la valutazione della clausola generale di correttezza) e se detta clausola n. 4 ha portata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. e risulta validamente sottoscritta, dandone adeguata motivazione".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 13 maggio 2010, n.11594).