Cassazione Civile: non elude (sempre) il fisco la società che chiede il rimborso dell’IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza che riconosceva ad una società semplice il rimborso di quanto versato a titolo di IVA, in ragione della cessazione dell’attività.
La vicenda riguarda appunto il ricorso presentato da una società che richiedeva il rimborso dell’IVA a seguito della cessazione dell’attività. Tale rimborso veniva però negato in quanto l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società non si dedicasse all’attività commerciale ma si occupasse del mero godimento di immobili e che fosse, pertanto, da considerare come società di comodo e quindi esclusa dal rimborso dell’IVA ai sensi degli articoli 30 della Legge 724/94 e 3, comma 37, della Legge 662/96.
A seguito del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria si svolgevano i due gradi di giudizio che si concludevano con l’accoglimento delle richieste dalla contribuente.
La Suprema Corte ha ricordato che in tema di IVA le disposizioni antielusive che pongono il divieto di effettuare rimborsi a società non operative non si applicano, ex articolo 30, comma 1, della Legge 724/94 “ai soggetti che non si trovano nei periodi di normale svolgimento dell’attività” e che tali soggetti non sono soltanto le società poste in liquidazione.
Inoltre, continuano i Giudici, la società aveva fornito elementi idonei “ad evidenziare la sussistenza di un periodo di attività fortemente limitata e ridotta, per fatti straordinari ed imprevedibili”, con la conseguenza che le norme antielusive non si possano applicare al caso di specie come invece ritenuto dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.
Per tali motivi il ricorso è stato respinto ed alla società semplice è stata riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA.
(Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, Sentenza 19 luglio 2013,n 17676)
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza che riconosceva ad una società semplice il rimborso di quanto versato a titolo di IVA, in ragione della cessazione dell’attività.
La vicenda riguarda appunto il ricorso presentato da una società che richiedeva il rimborso dell’IVA a seguito della cessazione dell’attività. Tale rimborso veniva però negato in quanto l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società non si dedicasse all’attività commerciale ma si occupasse del mero godimento di immobili e che fosse, pertanto, da considerare come società di comodo e quindi esclusa dal rimborso dell’IVA ai sensi degli articoli 30 della Legge 724/94 e 3, comma 37, della Legge 662/96.
A seguito del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria si svolgevano i due gradi di giudizio che si concludevano con l’accoglimento delle richieste dalla contribuente.
La Suprema Corte ha ricordato che in tema di IVA le disposizioni antielusive che pongono il divieto di effettuare rimborsi a società non operative non si applicano, ex articolo 30, comma 1, della Legge 724/94 “ai soggetti che non si trovano nei periodi di normale svolgimento dell’attività” e che tali soggetti non sono soltanto le società poste in liquidazione.
Inoltre, continuano i Giudici, la società aveva fornito elementi idonei “ad evidenziare la sussistenza di un periodo di attività fortemente limitata e ridotta, per fatti straordinari ed imprevedibili”, con la conseguenza che le norme antielusive non si possano applicare al caso di specie come invece ritenuto dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.
Per tali motivi il ricorso è stato respinto ed alla società semplice è stata riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA.
(Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, Sentenza 19 luglio 2013,n 17676)