Cassazione Civile: onere a carico del fornitore nella responsabilità da prodotto
Secondo la Cassazione "l’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con l’indicata ratio legis (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) è quella che assegna al dato obiettivo dell’(effettiva) "individuazione" del produttore il carattere di condizione di esonero del fornitore dalla speciale responsabilità di cui all’art.4 d.P.R. n.224/1988, come appare chiaro dal complessivo tenore della norma e, segnatamente, dalla prima parte del comma 5, laddove subordina l’estromissione del fornitore, che abbia provveduto "alla tempestiva "indicazione" in giudizio, alla "non contestazione" dell’indicazione stessa da parte del produttore. In tale contesto la "preventiva richiesta" di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 4 - in quanto intesa a provocare preventivamente l’"individuazione" del produttore, in considerazione della disponibilità dei relativi dati da parte del fornitore - costituisce un onere di diligenza, imposto al danneggiato in funzione di evidenti esigenze di economia processuale, con la conseguenza che la relativa mancanza non preclude l’azionabilità della tutela spettante al danneggiato ex art. 4 cito nei confronti del fornitore «quando il produttore non sia individuato», risultando (esclusivamente) sanzionata dal pagamento delle spese processuali in favore del fornitore, ove lo stesso fornitore risulti inutilmente evocato in giudizio”.
In sostanza “In tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che - mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui - nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio - attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore - alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore”.
Non solo: “è appena il caso di aggiungere che la rilevanza delle considerazioni che precedono non si infrange con il rilievo della decadenza ex art. 1495 c.c. di cui al motivo che precede. Invero - posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore di colui che patisca in danno ingiusto (cfr. Cass. n. 8981 del 2005) - la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt.13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale, risultando ben distinto l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del neminem laedere, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale, e che implica, tra l’altro, la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 cit. «quando il produttore non sia individuato»".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 1 giugno 2010, n.13432: Responsabilità civile dea prodotto - Fornitore - Individuazione del produttore).
Secondo la Cassazione "l’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con l’indicata ratio legis (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) è quella che assegna al dato obiettivo dell’(effettiva) "individuazione" del produttore il carattere di condizione di esonero del fornitore dalla speciale responsabilità di cui all’art.4 d.P.R. n.224/1988, come appare chiaro dal complessivo tenore della norma e, segnatamente, dalla prima parte del comma 5, laddove subordina l’estromissione del fornitore, che abbia provveduto "alla tempestiva "indicazione" in giudizio, alla "non contestazione" dell’indicazione stessa da parte del produttore. In tale contesto la "preventiva richiesta" di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 4 - in quanto intesa a provocare preventivamente l’"individuazione" del produttore, in considerazione della disponibilità dei relativi dati da parte del fornitore - costituisce un onere di diligenza, imposto al danneggiato in funzione di evidenti esigenze di economia processuale, con la conseguenza che la relativa mancanza non preclude l’azionabilità della tutela spettante al danneggiato ex art. 4 cito nei confronti del fornitore «quando il produttore non sia individuato», risultando (esclusivamente) sanzionata dal pagamento delle spese processuali in favore del fornitore, ove lo stesso fornitore risulti inutilmente evocato in giudizio”.
In sostanza “In tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che - mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui - nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio - attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore - alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore”.
Non solo: “è appena il caso di aggiungere che la rilevanza delle considerazioni che precedono non si infrange con il rilievo della decadenza ex art. 1495 c.c. di cui al motivo che precede. Invero - posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore di colui che patisca in danno ingiusto (cfr. Cass. n. 8981 del 2005) - la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt.13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale, risultando ben distinto l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del neminem laedere, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale, e che implica, tra l’altro, la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 cit. «quando il produttore non sia individuato»".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 1 giugno 2010, n.13432: Responsabilità civile dea prodotto - Fornitore - Individuazione del produttore).