Cassazione Civile: onere probatorio in licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Con una delle prime sentenze del 2013, la Suprema Corte ha confermato il principio per il quale spetta al datore di lavoro (ex art. 5 della Legge 604/1966) provare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, nonché l’impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Principio questo già affermato in passato, quando la Corte aveva precisato che: “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro e l’onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria”. Diversamente, il lavoratore ha l’onere di deduzione e di allegazione in merito alla possibilità di reimpiego (Cassazione n.6559/2010 e n.3040/2011).

In conformità a quanto sopra, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, non essendo stata fornita alcuna prova in merito all’impossibilità di ricollocare il lavoratore in un’altra azienda-stabilimento del gruppo, né alla necessità di procedere a nuove assunzioni, non potendo, tra l’altro, invocare a giustificazione il rifiuto espresso dall’ex lavoratore ad essere licenziato e riassunto presso altra società del gruppo, avvenuto un anno prima.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 gennaio 2013, n.6)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con una delle prime sentenze del 2013, la Suprema Corte ha confermato il principio per il quale spetta al datore di lavoro (ex art. 5 della Legge 604/1966) provare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, nonché l’impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Principio questo già affermato in passato, quando la Corte aveva precisato che: “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro e l’onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria”. Diversamente, il lavoratore ha l’onere di deduzione e di allegazione in merito alla possibilità di reimpiego (Cassazione n.6559/2010 e n.3040/2011).

In conformità a quanto sopra, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, non essendo stata fornita alcuna prova in merito all’impossibilità di ricollocare il lavoratore in un’altra azienda-stabilimento del gruppo, né alla necessità di procedere a nuove assunzioni, non potendo, tra l’altro, invocare a giustificazione il rifiuto espresso dall’ex lavoratore ad essere licenziato e riassunto presso altra società del gruppo, avvenuto un anno prima.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 gennaio 2013, n.6)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]