Cassazione Civile: risarcimento danno morale a genitori di neonato per illecito sanitario

Riportandosi all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la Sentenza 26972/2008, la Cassazione ha stabilito il seguenti principio di diritto: "nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi punto 4.9 delle SU citate)".

Si tratta di una importante pronuncia che definisce il portato della citata Sentenza delle Sezioni Unite.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 13 gennaio 2009, n.469: Danno morale iure proprio ai genitori - Risarcimento per illecito sanitario).
Riportandosi all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la Sentenza 26972/2008, la Cassazione ha stabilito il seguenti principio di diritto: "nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi punto 4.9 delle SU citate)".

Si tratta di una importante pronuncia che definisce il portato della citata Sentenza delle Sezioni Unite.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 13 gennaio 2009, n.469: Danno morale iure proprio ai genitori - Risarcimento per illecito sanitario).