Cassazione Civile: risarcimento danno non patrimoniale da immissioni

La Corte di Cassazione in sede civile si pronuncia in materia di risarcimento del danno dovuto ad immissioni.

Nel caso di specie la Corte cassa la decisione della Corte d’Appello di Milano, rinviando la sentenza ad altra sezione della stessa, con la quale veniva condannato il ricorrente principale (un’impresa di ristrutturazione) al risarcimento del danno “consistito in disagi e turbamenti del benessere psico-fisico e del bene della tranquillità, eccedendo la misura della tolleranza ragionevole ed era liquidato equitativamente, tenendo conto anche del danno biologico comprensivo anche del danno alla vita di relazione.”.

Tra i motivi del ricorso principale, la violazione degli artt. 844, 2043 e 2056 C.C. per ciò che concerne la determinazione del danno e dell’art. 1226 C.C. per la sua liquidazione, che la Corte analizza congiuntamente ribadendo il principio di tipicità del danno non patrimoniale e in particolare del danno biologico, ritenendo quindi fondati i motivi del ricorso.

La Corte si è espressa chiarendo che “[…] la categoria del danno non patrimoniale è connotata da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto” (tale non è secondo la stessa Corte, il semplice turbamento della tranquillità familiare, riferendosi al caso di specie).

“[…] In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell’evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D. Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 ( Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di "danno evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’ effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli della tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere alla serenità.

[…] Il giudice può, nell’ambito della valutazione discrezionale al medesimo riservata, accertare il verificarsi della menomazione psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario […] che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo”.

In merito al ricorso incidentale proposto dal controricorrente, la Corte ribadisce inoltre il principio secondo cui lo spazio sottostante un suolo condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune; tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, qualsiasi intervento su quest’ultimo posto in essere su iniziativa di uno solo dei condomini senza l’espresso consenso degli altri lede il diritto di proprietà di questi ultimi limitandone il godimento comune (cfr. Cass. 8119/2004; 22835/2006; 4965/2010).

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 19 agosto 2011, n. 17427)

[Andrea Brannetti]

La Corte di Cassazione in sede civile si pronuncia in materia di risarcimento del danno dovuto ad immissioni.

Nel caso di specie la Corte cassa la decisione della Corte d’Appello di Milano, rinviando la sentenza ad altra sezione della stessa, con la quale veniva condannato il ricorrente principale (un’impresa di ristrutturazione) al risarcimento del danno “consistito in disagi e turbamenti del benessere psico-fisico e del bene della tranquillità, eccedendo la misura della tolleranza ragionevole ed era liquidato equitativamente, tenendo conto anche del danno biologico comprensivo anche del danno alla vita di relazione.”.

Tra i motivi del ricorso principale, la violazione degli artt. 844, 2043 e 2056 C.C. per ciò che concerne la determinazione del danno e dell’art. 1226 C.C. per la sua liquidazione, che la Corte analizza congiuntamente ribadendo il principio di tipicità del danno non patrimoniale e in particolare del danno biologico, ritenendo quindi fondati i motivi del ricorso.

La Corte si è espressa chiarendo che “[…] la categoria del danno non patrimoniale è connotata da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto” (tale non è secondo la stessa Corte, il semplice turbamento della tranquillità familiare, riferendosi al caso di specie).

“[…] In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell’evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D. Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 ( Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di "danno evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’ effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli della tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere alla serenità.

[…] Il giudice può, nell’ambito della valutazione discrezionale al medesimo riservata, accertare il verificarsi della menomazione psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario […] che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo”.

In merito al ricorso incidentale proposto dal controricorrente, la Corte ribadisce inoltre il principio secondo cui lo spazio sottostante un suolo condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune; tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, qualsiasi intervento su quest’ultimo posto in essere su iniziativa di uno solo dei condomini senza l’espresso consenso degli altri lede il diritto di proprietà di questi ultimi limitandone il godimento comune (cfr. Cass. 8119/2004; 22835/2006; 4965/2010).

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 19 agosto 2011, n. 17427)

[Andrea Brannetti]