Cassazione Civile: risarcimento del danno alla sfera sessuale
Sul ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha rilevato che nel giudizio di secondo grado è stato "correttamente applicato il principio ormai consolidato (S.U. 26972/2008) secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale (S.U. 26972/2008)".
Più in particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso per preteso inadeguato esercizio del potere equitativo di cui all’art. 1226 Codice Civile sotto il profilo della mancata personalizzazione del risarcimento, la Cassazione ha stabilito che "nella sentenza impugnata i giudici di appello hanno dato conto, nell’adottare il criterio equitativo puro - ossia svincolato da tabelle standardizzate e criteri automatici - delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto considerate, ed in particolare del danno alla sfera sessuale conseguita all’infortunio, fonte di "sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all’esigenza di provvedere ai maturati gravi bisogni del familiare, nonché della corrispondente diminuzione del contributo relazionale e di sostegno che a sua volta il familiare può offrire agli altri".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 14 settembre 2010, n.19517)
Sul ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha rilevato che nel giudizio di secondo grado è stato "correttamente applicato il principio ormai consolidato (S.U. 26972/2008) secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale (S.U. 26972/2008)".
Più in particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso per preteso inadeguato esercizio del potere equitativo di cui all’art. 1226 Codice Civile sotto il profilo della mancata personalizzazione del risarcimento, la Cassazione ha stabilito che "nella sentenza impugnata i giudici di appello hanno dato conto, nell’adottare il criterio equitativo puro - ossia svincolato da tabelle standardizzate e criteri automatici - delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto considerate, ed in particolare del danno alla sfera sessuale conseguita all’infortunio, fonte di "sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all’esigenza di provvedere ai maturati gravi bisogni del familiare, nonché della corrispondente diminuzione del contributo relazionale e di sostegno che a sua volta il familiare può offrire agli altri".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 14 settembre 2010, n.19517)