Cassazione Civile: sulle competenze degli ausiliari del traffico dovrebbero pronunciarsi le Sezioni Unite
Di seguito riportiamo il passaggio nel quale si rilevano i diversi orientamenti.
"a) le sentenze della I sez., n. 7336 del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n. 18186 del 18 agosto 2006, hanno affennato che le competenze delegate ai dipendenti delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, 1° co., e art. 157, 5°, 6° e 8°, c.d.s.) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio;
b) le sentenze della il sez. n 9287 del 20 aprile 2006, n. 9287, n.20558 del 28 settembre 2007 e della I sez. n.4173 del 22 febbraio 2007 hanno ritenuto che il potere dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell’articolo 17, 132° co., l. 15-5-1997, n. 1.27, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio proc. n. 11904/04 R.G. 4 in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell’ambito tenitoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita".
L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Ordinanza 8 gennaio 2008: Sanzioni amministrative - Ausiliari del traffico - Competenze).
Di seguito riportiamo il passaggio nel quale si rilevano i diversi orientamenti.
"a) le sentenze della I sez., n. 7336 del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n. 18186 del 18 agosto 2006, hanno affennato che le competenze delegate ai dipendenti delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, 1° co., e art. 157, 5°, 6° e 8°, c.d.s.) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio;
b) le sentenze della il sez. n 9287 del 20 aprile 2006, n. 9287, n.20558 del 28 settembre 2007 e della I sez. n.4173 del 22 febbraio 2007 hanno ritenuto che il potere dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell’articolo 17, 132° co., l. 15-5-1997, n. 1.27, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio proc. n. 11904/04 R.G. 4 in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell’ambito tenitoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita".
L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Ordinanza 8 gennaio 2008: Sanzioni amministrative - Ausiliari del traffico - Competenze).