Cassazione Civile: tardiva la comunicazione della violazione? no ai dati del conducente

"In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, sucecssivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".

Questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione con ordinanza integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Ordinanza 20 maggio 2011, n.11185)

"In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, sucecssivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".

Questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione con ordinanza integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Ordinanza 20 maggio 2011, n.11185)