Cassazione Civile: tutela del compratore di immobile da costruire, nozione di "da costruire"
Secondo la Cassazione infatti, nel caso di specie, "ciò di cui si controverte è quali siano le conseguenze derivanti dall’inosservanza della prescrizione (di cui all’art. 6, comma 1, lettera i, del decreto 122) che impone - a fini di chiarezza, completezza e precisione del contenuto contrattuale - l’indicazione degli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta o di ogni altro titolo abilitativo. E’ evidente che una tale prescrizione ha un senso in quanto il preliminare abbia ad oggetto un edificio per il quale, nel momento in cui viene stipulato il contratto, sia già stato richiesto il permesso di costruire, mentre sarebbe priva di ratio là dove, appunto, l’edificio oggetto della contrattazione sia soltanto progettato "sulla carta", prima della richiesta del permesso".
"Sussiste, in conclusione, l’error in iudicando denunciato dalla ricorrente. Poiché, infatti, al momento della stipulazione del preliminare l’immobile da costruire era esistente soltanto "sulla carta", ma non era ancora stato neppure richiesto il permesso di costruire o presentata la denuncia di inizio di attività, l’immobile negoziato non rientra tra quelli «oggetto del presente decreto» (per "usare l’espressione contenuta nell’incipit dell’art. 6, comma 1), perché non ricade nell’intervallo temporale che consente di intenderlo "da costruire" ai fini dell’applicazione della normativa introdotta dal d.lgs. n. 122 del 2005. Alla Corte d’appello era pertanto precluso, versandosi al di fuori dell’ambito oggettivo di operatività del decreto legislativo, interrogarsi sulle conseguenze derivanti dall’inosservanza della norma (art. 6, comma 1, lettera i) che, con riguardo al contenuto minimo del contratto avente ad oggetto un immobile da costruire, prescrive che esso «deve contenere ... gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione»".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 10 marzo 2011, n.5749)
Secondo la Cassazione infatti, nel caso di specie, "ciò di cui si controverte è quali siano le conseguenze derivanti dall’inosservanza della prescrizione (di cui all’art. 6, comma 1, lettera i, del decreto 122) che impone - a fini di chiarezza, completezza e precisione del contenuto contrattuale - l’indicazione degli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta o di ogni altro titolo abilitativo. E’ evidente che una tale prescrizione ha un senso in quanto il preliminare abbia ad oggetto un edificio per il quale, nel momento in cui viene stipulato il contratto, sia già stato richiesto il permesso di costruire, mentre sarebbe priva di ratio là dove, appunto, l’edificio oggetto della contrattazione sia soltanto progettato "sulla carta", prima della richiesta del permesso".
"Sussiste, in conclusione, l’error in iudicando denunciato dalla ricorrente. Poiché, infatti, al momento della stipulazione del preliminare l’immobile da costruire era esistente soltanto "sulla carta", ma non era ancora stato neppure richiesto il permesso di costruire o presentata la denuncia di inizio di attività, l’immobile negoziato non rientra tra quelli «oggetto del presente decreto» (per "usare l’espressione contenuta nell’incipit dell’art. 6, comma 1), perché non ricade nell’intervallo temporale che consente di intenderlo "da costruire" ai fini dell’applicazione della normativa introdotta dal d.lgs. n. 122 del 2005. Alla Corte d’appello era pertanto precluso, versandosi al di fuori dell’ambito oggettivo di operatività del decreto legislativo, interrogarsi sulle conseguenze derivanti dall’inosservanza della norma (art. 6, comma 1, lettera i) che, con riguardo al contenuto minimo del contratto avente ad oggetto un immobile da costruire, prescrive che esso «deve contenere ... gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione»".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 10 marzo 2011, n.5749)