Cassazione Civile: validità degli accordi prematrimoniali tra i coniugi (con condizioni)

CassParticolare interesse suscita la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Ancona in materia di accordi prematrimoniali, confermata in sede di legittimità dalla sentenza n.23713 del 2012, che riconosce l’onere della moglie (ricorrente) di trasferire al marito la proprietà di un immobile, quale indennizzo delle spese sostenute da quest’ultimo per la ristrutturazione di un altro immobile, assunto con scrittura privata prima del matrimonio.

Come è noto, in materia la giurisprudenza nazionale considera nulli gli accordi cosiddetti prematrimoniali, molto frequenti in altri Stati, per illiceità della causa ritenuta contraria ai principi di indisponibilità degli status e dell’assegno di divorzio. A ben vedere, si tratta in realtà di un orientamento molto criticato in dottrina e smentito dalla giurisprudenza più recente, che ha invece sostenuto che “tali accordi non sarebbero di per sé contrari all’ordine pubblico: più specificamente il principio dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole”, unico legittimato a proporre l’azione di nullità.

L’accordo in esame, prevedendo a carico della ricorrente una sorta di datio in solutum, collegato alle spese sostenute dal marito per alcune ristrutturazioni, non determina alcuna sproporzione tra le prestazioni assunte dai coniugi, mentre il fallimento del matrimonio è degradato a mero “evento condizionale” dell’accordo e non a causa genetica del medesimo, non traducendosi in una sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi: la nullità dell’accordo non è in sé, ma deriva dalla sproporzione delle prestazioni e dalla reale limitazione delle libertà e dei diritti delle parti (non sussistenti nel caso di specie).

Gli ermellini condividono la qualificazione dell’accordo tra le parti quale “libera espressione della autonomia negoziale, estraneo alla categoria degli accordi prematrimoniali in vista del divorzio”, che, invece, regolano tutti i rapporti economici tra i coniugi o un loro profilo rilevante.

In conclusione, deve potersi riconoscere la validità ed efficacia di tutti quegli accordi (rectius: contratti) che non realizzano possibili arricchimenti e impoverimenti tra i coniugi, essendo caratterizzati da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, ipotizzando che, nell’ambito di una stretta solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale possano subire, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una “sospensione” che cessa con il fallimento del matrimonio e il venir meno dei diritti e doveri coniugali.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n.23713)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

CassParticolare interesse suscita la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Ancona in materia di accordi prematrimoniali, confermata in sede di legittimità dalla sentenza n.23713 del 2012, che riconosce l’onere della moglie (ricorrente) di trasferire al marito la proprietà di un immobile, quale indennizzo delle spese sostenute da quest’ultimo per la ristrutturazione di un altro immobile, assunto con scrittura privata prima del matrimonio.

Come è noto, in materia la giurisprudenza nazionale considera nulli gli accordi cosiddetti prematrimoniali, molto frequenti in altri Stati, per illiceità della causa ritenuta contraria ai principi di indisponibilità degli status e dell’assegno di divorzio. A ben vedere, si tratta in realtà di un orientamento molto criticato in dottrina e smentito dalla giurisprudenza più recente, che ha invece sostenuto che “tali accordi non sarebbero di per sé contrari all’ordine pubblico: più specificamente il principio dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole”, unico legittimato a proporre l’azione di nullità.

L’accordo in esame, prevedendo a carico della ricorrente una sorta di datio in solutum, collegato alle spese sostenute dal marito per alcune ristrutturazioni, non determina alcuna sproporzione tra le prestazioni assunte dai coniugi, mentre il fallimento del matrimonio è degradato a mero “evento condizionale” dell’accordo e non a causa genetica del medesimo, non traducendosi in una sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi: la nullità dell’accordo non è in sé, ma deriva dalla sproporzione delle prestazioni e dalla reale limitazione delle libertà e dei diritti delle parti (non sussistenti nel caso di specie).

Gli ermellini condividono la qualificazione dell’accordo tra le parti quale “libera espressione della autonomia negoziale, estraneo alla categoria degli accordi prematrimoniali in vista del divorzio”, che, invece, regolano tutti i rapporti economici tra i coniugi o un loro profilo rilevante.

In conclusione, deve potersi riconoscere la validità ed efficacia di tutti quegli accordi (rectius: contratti) che non realizzano possibili arricchimenti e impoverimenti tra i coniugi, essendo caratterizzati da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, ipotizzando che, nell’ambito di una stretta solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale possano subire, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una “sospensione” che cessa con il fallimento del matrimonio e il venir meno dei diritti e doveri coniugali.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n.23713)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]