Cassazione Civile: verbale di violazione del Codice della strada con indicazioni per pagamento ridotto

La Cassazione ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato nullo il verbale di accertamento della violazione del Codice della strada che recava solo l’indicazione della sanzione minima edittale.

La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che l’articolo 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’articolo 383 del regolamento di esecuzione, ai sensi del quale, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire trasgressore ragguagli circa le modalità pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc .

Pertanto, "Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 novembre 2007, n. 23506: Violazioni del codice della strada - Adempimenti formali).
La Cassazione ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato nullo il verbale di accertamento della violazione del Codice della strada che recava solo l’indicazione della sanzione minima edittale.

La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che l’articolo 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’articolo 383 del regolamento di esecuzione, ai sensi del quale, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire trasgressore ragguagli circa le modalità pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc .

Pertanto, "Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 novembre 2007, n. 23506: Violazioni del codice della strada - Adempimenti formali).