Cassazione: interferenze illecite nella vita privata con mms al lavoro
Riportiamo i passaggi essenziali della pronuncia.
"E’ da escludere che l’integrazione del delitto ipotizzato dall’articolo 615 bis Codice Penale postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 Codice Penale, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario l’illecito di cui all’articolo 615 bis Codice Penale punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva e sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi.
Il legislatore sanziona così le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi. Non può dubitarsi - prosegue la Cassazione - che la lesione della riservatezza può consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 5 dicembre 2005 - 27 marzo 2006, n. 10444: Delitto contro la persona - Interferenze illecite nella vita privata - MMS scattati nell’ambiente di lavoro).
Riportiamo i passaggi essenziali della pronuncia.
"E’ da escludere che l’integrazione del delitto ipotizzato dall’articolo 615 bis Codice Penale postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 Codice Penale, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario l’illecito di cui all’articolo 615 bis Codice Penale punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva e sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi.
Il legislatore sanziona così le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi. Non può dubitarsi - prosegue la Cassazione - che la lesione della riservatezza può consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 5 dicembre 2005 - 27 marzo 2006, n. 10444: Delitto contro la persona - Interferenze illecite nella vita privata - MMS scattati nell’ambiente di lavoro).