Cassazione: interferenze illecite nella vita privata con mms al lavoro

La Corte ha affermato che anche scattare una foto con il cellulare (mms) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ’ius excludendi” sul luogo di lavoro può integrare il reato di cui all’articolo 615 bis Codice Penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, a norma del quale: Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (abitazione altrui, o altro luogo di privata dimora, o appartenenze di essi) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. / Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. / I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Riportiamo i passaggi essenziali della pronuncia.

"E’ da escludere che l’integrazione del delitto ipotizzato dall’articolo 615 bis Codice Penale postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 Codice Penale, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario l’illecito di cui all’articolo 615 bis Codice Penale punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva e sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi.

Il legislatore sanziona così le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi. Non può dubitarsi - prosegue la Cassazione - che la lesione della riservatezza può consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 5 dicembre 2005 - 27 marzo 2006, n. 10444: Delitto contro la persona - Interferenze illecite nella vita privata - MMS scattati nell’ambiente di lavoro).

La Corte ha affermato che anche scattare una foto con il cellulare (mms) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ’ius excludendi” sul luogo di lavoro può integrare il reato di cui all’articolo 615 bis Codice Penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, a norma del quale: Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (abitazione altrui, o altro luogo di privata dimora, o appartenenze di essi) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. / Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. / I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Riportiamo i passaggi essenziali della pronuncia.

"E’ da escludere che l’integrazione del delitto ipotizzato dall’articolo 615 bis Codice Penale postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 Codice Penale, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario l’illecito di cui all’articolo 615 bis Codice Penale punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva e sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi.

Il legislatore sanziona così le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi. Non può dubitarsi - prosegue la Cassazione - che la lesione della riservatezza può consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 5 dicembre 2005 - 27 marzo 2006, n. 10444: Delitto contro la persona - Interferenze illecite nella vita privata - MMS scattati nell’ambiente di lavoro).