Cassazione: ipotesi di impresa familiare in caso di convivenza more uxorio

La Cassazione si è tornata ad occupare di impresa familiare dopo pochi mesi dalla Sentenza 18 ottobre 2005 n.20157, nella quale aveva tra l’altro stabilito che: "ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare", procedendo dalla constatazione di diritto che: "Il carattere residuale dell’impresa familiare mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito".

Con la sentenza 5632 del 15 marzo 2006, la Cassazione ha rilevato che il citato principio "può essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un’impresa familiare".

Secondo la Cassazione, tuttavia, "al di fuori di quest’ipotesi, la prestazione lavorativa resa nell’ambito di una convivenza more uxorio rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività che di norma sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto di lavoro subordinato, anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità di quest’ultimo, così come è ipotizzabile l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi".

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 15 marzo 2006, n.5632: Impresa familiare - Convivente di fatto - Sussistenza).

La Cassazione si è tornata ad occupare di impresa familiare dopo pochi mesi dalla Sentenza 18 ottobre 2005 n.20157, nella quale aveva tra l’altro stabilito che: "ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare", procedendo dalla constatazione di diritto che: "Il carattere residuale dell’impresa familiare mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito".

Con la sentenza 5632 del 15 marzo 2006, la Cassazione ha rilevato che il citato principio "può essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un’impresa familiare".

Secondo la Cassazione, tuttavia, "al di fuori di quest’ipotesi, la prestazione lavorativa resa nell’ambito di una convivenza more uxorio rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività che di norma sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto di lavoro subordinato, anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità di quest’ultimo, così come è ipotizzabile l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi".

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 15 marzo 2006, n.5632: Impresa familiare - Convivente di fatto - Sussistenza).