Cassazione: irregolarità della notifica della polizia giudiziaria al di fuori dei limiti previsti

"A seguito della modifica all’articolo 148 Codice di Procedura Penale, apportata dall’articolo 17 del Decreto Legge n. 144 del 2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all’Ufficiale Giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all’ipotesi di cui all’articolo 151. Ne cosegue che l’irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non può ritenersi determinante l’inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso in cui questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l’irregolarità non ha inciso negativamente sull’intervento e l’assistenza dell’indagato".

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in oggetto consultabile sul sito istituzionale.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 15 febbraio 2006 - 9 marzo 2006, n. 8324: Notificazioni - Polizia giudiziaria - Articolo 148 Codice Procedura Penale -  Nullità - Esclusione - Mera irregolarità).
"A seguito della modifica all’articolo 148 Codice di Procedura Penale, apportata dall’articolo 17 del Decreto Legge n. 144 del 2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all’Ufficiale Giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all’ipotesi di cui all’articolo 151. Ne cosegue che l’irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non può ritenersi determinante l’inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso in cui questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l’irregolarità non ha inciso negativamente sull’intervento e l’assistenza dell’indagato".

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in oggetto consultabile sul sito istituzionale.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 15 febbraio 2006 - 9 marzo 2006, n. 8324: Notificazioni - Polizia giudiziaria - Articolo 148 Codice Procedura Penale -  Nullità - Esclusione - Mera irregolarità).