Cassazione Lavoro: licenziamento del dipendente per accesso a cartella protetta

Il comportamento posto in essere dal dipendente che accede ad una cartella protetta sul server aziendale di cui non possiede le credenziali autorizzative, configura una responsabilità contrattuale del dipendente, in relazione alla violazione dello spazio riservato di un soggetto titolare del diritto di disporre delle informazioni ivi contenute e quindi di escludere l’accesso indesiderato di terzi. Tale comportamento è riconducibile alla inosservanza dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 Codice Civile, che, secondo consolidata giurisprudenza, vieta qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all’inserimento nella struttura del lavoratore dell’impresa e sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza di secondo grado (della Corte d’appello di Trento) che aveva a sua volta confermato quella del Tribunale di Rovereto che aveva giudicato legittimo il licenziamento del dipendente resosi colpevole della condotta sopra descritta. Tutto ciò, ha affermato la Cassazione, indipendentemente dal contenuto dei dati raccolti nella cartella oggetto dell’accesso, come pure dalla sussistenza degli estremi della fattispecie dell’accesso abusivo ad un sistema informatico, prevista e punita dall’articolo 615ter Codice Penale.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 7 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, n. 153: Licenziamento dipendente - Accesso a cartella protetta su server aziendale - Legittimità).
Il comportamento posto in essere dal dipendente che accede ad una cartella protetta sul server aziendale di cui non possiede le credenziali autorizzative, configura una responsabilità contrattuale del dipendente, in relazione alla violazione dello spazio riservato di un soggetto titolare del diritto di disporre delle informazioni ivi contenute e quindi di escludere l’accesso indesiderato di terzi. Tale comportamento è riconducibile alla inosservanza dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 Codice Civile, che, secondo consolidata giurisprudenza, vieta qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all’inserimento nella struttura del lavoratore dell’impresa e sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza di secondo grado (della Corte d’appello di Trento) che aveva a sua volta confermato quella del Tribunale di Rovereto che aveva giudicato legittimo il licenziamento del dipendente resosi colpevole della condotta sopra descritta. Tutto ciò, ha affermato la Cassazione, indipendentemente dal contenuto dei dati raccolti nella cartella oggetto dell’accesso, come pure dalla sussistenza degli estremi della fattispecie dell’accesso abusivo ad un sistema informatico, prevista e punita dall’articolo 615ter Codice Penale.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 7 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, n. 153: Licenziamento dipendente - Accesso a cartella protetta su server aziendale - Legittimità).