Cassazione Lavoro: no licenziamento in ragione del rifiuto del lavoratore di modificare orario lavoro part-time

Con sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro ha statuito che è illegittimo il licenziamento del dipendente part-time non sorretto da giustificato motivo oggettivo ma adottato solo in ragione del rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro.

La società ricorrente aveva impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino in data 21.04.2008, la quale aveva confermato la precedente decisione del Tribunale di Verbania di annullare il licenziamento intimato il 16.12.2005 dalla società per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, ordinando alla stessa la reintegrazione del lavoratore e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva riabilitazione.

Entrando nel merito del ricorso, sono due i motivi sollevati dai legali della ricorrente che vale la pena evidenziare per l’analisi della questione in esame:

1) Nel primo si denuncia la nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione riguardo l’illegittimità del licenziamento e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art.2. Nello specifico si sostiene che la corte d’appello non aveva considerato che le mansioni cui era adibito il lavoratore erano divenute, di fatto, impossibili in seguito alla chiusura del magazzino dove il predetto eseguiva la propria prestazione lavorativa e che, dunque, il licenziamento era stato adottato per giustificato motivo oggettivo dovuto a ragioni inerenti l’attività produttiva, in forte crisi nel settore in cui operava la ricorrente.

2) Nel secondo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione circa l’applicazione della tutela reale in luogo di quella obbligatoria e falsa obbligazione della L. n. 300 del 1970, art.18. Nello specifico si sostiene che erroneamente la corte di merito aveva applicato la c.d. tutela reale nella convinzione che era onere della ricorrente provare il requisito dimensionale nel giudizio di primo grado, quando, invece, detto onere incombeva sul lavoratore senza contare inoltre che la società non occupava più di quindici dipendenti al momento del licenziamento.

La Suprema Corte dichiara infondato il motivo 1) in quanto dall’analisi dell’impugnata sentenza, e più specificatamente dai documenti ritualmente acquisiti nel processo, emergeva che il licenziamento era stato adottato non per ragioni inerenti all’attività produttiva, ma perché il lavoratore si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro.

Successivamente sostiene l’infondatezza del motivo 2) in quanto l’orientamento della Cassazione è ormai consolidato nell’affermare il principio secondo il quale l’onere di provare l’esistenza del requisito che impedisce l’applicazione della disciplina generale della L. n. 300 del 1970, art. 18, grava sul datore di lavoro (Cass. SU n.141/2006; Cass. 6344/2009); ne consegue che correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto che la ricorrente, contumace in primo grado, non potesse più in appello provare l’insussistenza del requisito dimensionale essendo decaduta dalla possibilità di fornire la circostanza suddetta.

Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 settembre 2012, n.14833)

[Dario La Marchesina]

Con sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro ha statuito che è illegittimo il licenziamento del dipendente part-time non sorretto da giustificato motivo oggettivo ma adottato solo in ragione del rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro.

La società ricorrente aveva impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino in data 21.04.2008, la quale aveva confermato la precedente decisione del Tribunale di Verbania di annullare il licenziamento intimato il 16.12.2005 dalla società per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, ordinando alla stessa la reintegrazione del lavoratore e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva riabilitazione.

Entrando nel merito del ricorso, sono due i motivi sollevati dai legali della ricorrente che vale la pena evidenziare per l’analisi della questione in esame:

1) Nel primo si denuncia la nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione riguardo l’illegittimità del licenziamento e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art.2. Nello specifico si sostiene che la corte d’appello non aveva considerato che le mansioni cui era adibito il lavoratore erano divenute, di fatto, impossibili in seguito alla chiusura del magazzino dove il predetto eseguiva la propria prestazione lavorativa e che, dunque, il licenziamento era stato adottato per giustificato motivo oggettivo dovuto a ragioni inerenti l’attività produttiva, in forte crisi nel settore in cui operava la ricorrente.

2) Nel secondo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione circa l’applicazione della tutela reale in luogo di quella obbligatoria e falsa obbligazione della L. n. 300 del 1970, art.18. Nello specifico si sostiene che erroneamente la corte di merito aveva applicato la c.d. tutela reale nella convinzione che era onere della ricorrente provare il requisito dimensionale nel giudizio di primo grado, quando, invece, detto onere incombeva sul lavoratore senza contare inoltre che la società non occupava più di quindici dipendenti al momento del licenziamento.

La Suprema Corte dichiara infondato il motivo 1) in quanto dall’analisi dell’impugnata sentenza, e più specificatamente dai documenti ritualmente acquisiti nel processo, emergeva che il licenziamento era stato adottato non per ragioni inerenti all’attività produttiva, ma perché il lavoratore si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro.

Successivamente sostiene l’infondatezza del motivo 2) in quanto l’orientamento della Cassazione è ormai consolidato nell’affermare il principio secondo il quale l’onere di provare l’esistenza del requisito che impedisce l’applicazione della disciplina generale della L. n. 300 del 1970, art. 18, grava sul datore di lavoro (Cass. SU n.141/2006; Cass. 6344/2009); ne consegue che correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto che la ricorrente, contumace in primo grado, non potesse più in appello provare l’insussistenza del requisito dimensionale essendo decaduta dalla possibilità di fornire la circostanza suddetta.

Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 settembre 2012, n.14833)

[Dario La Marchesina]