Cassazione Lavoro: riduzione d’ufficio della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore
In sostanza - secondo la Cassazione - istituti come la riduzione d’ufficio della penale o come la conversione del contratto nullo sono estranei al tema disputato sia perchè la sanzione disciplinare, a differenza della penale nel contratto, non ha funzione risarcitoria, sia perchè la sanzione eccessiva non è equiparabile al negozio giuridico nullo e del resto la conversione giudiziale presuppone l’assenza di una manifestazione d’autonomia riservata all’autore del negozio.
Tuttavia - prosegue la Cassazione - diverso è il caso, in cui lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, chieda, nell’atto di costituzione (non v’è alcuna domanda riconvenzionale), la riduzione della pena per l’ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione già inflitta. In tal caso, l’applicazione di una pena minore non sottrae autonomia all’imprenditore e realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 13 aprile 2007, n. 8910: Sanzioni disciplinari - Condizioni per la riduzione d’ufficio)
In sostanza - secondo la Cassazione - istituti come la riduzione d’ufficio della penale o come la conversione del contratto nullo sono estranei al tema disputato sia perchè la sanzione disciplinare, a differenza della penale nel contratto, non ha funzione risarcitoria, sia perchè la sanzione eccessiva non è equiparabile al negozio giuridico nullo e del resto la conversione giudiziale presuppone l’assenza di una manifestazione d’autonomia riservata all’autore del negozio.
Tuttavia - prosegue la Cassazione - diverso è il caso, in cui lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, chieda, nell’atto di costituzione (non v’è alcuna domanda riconvenzionale), la riduzione della pena per l’ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione già inflitta. In tal caso, l’applicazione di una pena minore non sottrae autonomia all’imprenditore e realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 13 aprile 2007, n. 8910: Sanzioni disciplinari - Condizioni per la riduzione d’ufficio)