Cassazione Lavoro: risarcimento del danno morale da prestazione lavorativa in ambiente inquinato

Richiamando il principio elaborato dalle Sezioni Unite nella sentenza 2515/2002 e confermando la sentenza dei giudici di secondo grado, la Corte di Cassazione ha affermato che "il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai soggetti esposti ad inquinamento ambientate per il turbamento psichico connesso a tale pericolosa esposizione, anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica, richiede innanzi tutto la prova della rilevante gravità dell’evento, in secondo luogo la prova di un effettivo turbamento psichico del soggetto e in terzo luogo la prova del nesso causale fra tale turbamento e l’evento dannoso".

Nel caso di specie i lavoratori avevano dedotto che il patema d’animo, causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all’amianto, non potendo essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, poteva essere desunto dai dati di comune esperienza e pertanto oggetto di risarcimento. La Corte d’appello aveva respinto la domanda di risarcimento per non aver i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell’evento ed al preteso turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall’esposizione all’agente patogeno.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 6 novembre 2006, n. 23642: Prestazione lavorativa in ambiente inquinato - Risarcimento danno morale - Risarcibilità - Onere probatorio).
Richiamando il principio elaborato dalle Sezioni Unite nella sentenza 2515/2002 e confermando la sentenza dei giudici di secondo grado, la Corte di Cassazione ha affermato che "il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai soggetti esposti ad inquinamento ambientate per il turbamento psichico connesso a tale pericolosa esposizione, anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica, richiede innanzi tutto la prova della rilevante gravità dell’evento, in secondo luogo la prova di un effettivo turbamento psichico del soggetto e in terzo luogo la prova del nesso causale fra tale turbamento e l’evento dannoso".

Nel caso di specie i lavoratori avevano dedotto che il patema d’animo, causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all’amianto, non potendo essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, poteva essere desunto dai dati di comune esperienza e pertanto oggetto di risarcimento. La Corte d’appello aveva respinto la domanda di risarcimento per non aver i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell’evento ed al preteso turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall’esposizione all’agente patogeno.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 6 novembre 2006, n. 23642: Prestazione lavorativa in ambiente inquinato - Risarcimento danno morale - Risarcibilità - Onere probatorio).