Cassazione: limiti alla sostituzione dei lavoratori in sciopero
In linea generale, la Cassazione ha ricordato che "il lavoratore (come osservato in dottrina ed in giurisprudenza: Cass. 30 gennaio 1980 n. 711) può contingentemente limitare od impedire la produzione dell’imprenditore; non può ledere la potenzialità produttiva dell’impresa, quale attività diretta alla produzione. Ciò esige che la sua antitesi si attui in uno spazio di legittimità. Egualmente è a dirsi per il datore. Questi conserva il diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale; la continuazione resta tuttavia legittima nella misura in cui si svolga nei limiti normativamente previsti".
Quali sono gli strumenti di cui il datore di lavoro può avvalersi per limitare gli effetti dell’esercizio del diritto di sciopero da parte dei propri dipendenti?
Secondo la Cassazione, "la legittimità del pur contingente affidamento delle mansioni proprie dei dipendenti assenti per sciopero a persone esterne all’azienda, isolatamente riconosciuta da Cass. 1.3 maggio 1986 n. 1701, è generalmente negata dalla giurisprudenza (Cass. 16 novembre 1987 n. 8401). Legittimo è, in sé considerato, l’affidamento di tali mansioni ai dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero (in tal senso, Cass. 4 luglio 2002 n. 9709; Cass. 16 novembre 1987 n. 8401). Ed invero, lo spostamento del lavoratore a mansioni equivalenti (quali quelle svolte dal lavoratore in sciopero), effettuato per esigenze aziendali, è diritto tutelato dall’art. 2103 cod. civ., nelle condizioni ivi previste (la legittimità del c.d. crumiraggio interno è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 1982 n. 750). E l’esercizio, da parte del datore, di questo diritto, non può costituire, di per sé, un comportamento lesivo del diritto di sciopero (il lavoratore ha diritto alla protrazione del rapporto di lavoro - eventualmente anche a tempo indeterminato - e, nei limiti dell’art. 2103 cod. civ., allo svolgimento delle mansioni alle quali è stato adibito; non al non svolgimento - da parte dei colleghi non scioperanti, e per il periodo della sua astensione - delle mansioni assegnategIi). Diversamente sarebbe invero a dirsi - per l’art. 28 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 - ove lo spostamento fosse effettuato alla sola finalità ~ di ostacolare o vanificare l’attività sindacale (in tale ipotesi, tuttavia, la prova di tale finalità sarebbe onere di colui che l’invoca)".
Tuttavia, "Il contingente affidamento delle mansioni, svolte da lavoratori in sciopero, a dipendenti non in sciopero, diventa tuttavia illegittimo ove sia in violazione di norma di legge o di norma collettiva" - infatti, prosegue la Cassazione - "limiti normativi, che il datore incontra nell’esercizio del diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale, sono, oltre alle disposizioni di legge, anche le prescrizioni fissate dalle norme collettive; ed in particolare quelle che egli stesso ha stipulato.
Tale è l’accordo aziendale con cui si è convenuta la possibilità di stipulare contratti a termine con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore, per lo svolgimento di prestazioni part -time nei giorni di sabato e domenIca (c.d. contrattI week- end).
L’Accordo costituisce fra le parti una regola: l’assunzione è prevista per un particolare oggetto (prestazione nei giorni di domenica e di sabato) e per una specifica finalità (estendere in questi giorni l’apertura dell’ esercizio, precedentemente non consentita).
In questa ipotesi, poiché la possibilità (prevista dalla norma collettiva) è limitata ad un contratto per prestazioni lavorative nei giorni di sabato e domenica, con l’estensione della prestazione ad altro giorno e per altra causa il contratto (individuale) assume non solo un oggetto diverso (prestazione in altro giorno della settimana), bensì uno scopo diverro da quello normaativamente pattuito (non il consentire l’attività aziendale a fme settimana, bensì il sostituire lavoratori in sciopero). Ed in tal modo diventa, con la violazione della regola costituita dalle parti, illegittimo contrasto dello sciopero.
È limite dell’attività aziendale anche la norma (art. 3 comma 13 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61: "attuazione della Direttiva 97 /81 CE relativa all’Accordo -quadro sul lavoro a tempo parziale"), per cui "l’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato" (ad eccezione di lavoratori a tempo determinato chiamati in specifiche situazioni, pacificamente estranee a quanto dedotto in controversia). Anche in questa ipotesi, lo svolgimento di lavoro supplementare da parte di lavoratori part - time a tempo determinato, disposto al fine di sostituire lavoratori in sciopero, diventa illegittimo contrasto dello sciopero.
E’ pertanto da affermare che "ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il disporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, è comportamento lesivo del diritto di sciopero.
Egualmente è a dirsi per lo svolgimento di lavoro supplementare, disposto per sostituire lavoratori in sciopero, ed assegnato a lavoratori part - lime a tempo determinato, in contrasto con la norma che preveda tale prestazione solo per lavoratori a tempo indeterminato"."
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 maggio 2006, n. 10624: Sostituzione lavoratori in sciopero).
In linea generale, la Cassazione ha ricordato che "il lavoratore (come osservato in dottrina ed in giurisprudenza: Cass. 30 gennaio 1980 n. 711) può contingentemente limitare od impedire la produzione dell’imprenditore; non può ledere la potenzialità produttiva dell’impresa, quale attività diretta alla produzione. Ciò esige che la sua antitesi si attui in uno spazio di legittimità. Egualmente è a dirsi per il datore. Questi conserva il diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale; la continuazione resta tuttavia legittima nella misura in cui si svolga nei limiti normativamente previsti".
Quali sono gli strumenti di cui il datore di lavoro può avvalersi per limitare gli effetti dell’esercizio del diritto di sciopero da parte dei propri dipendenti?
Secondo la Cassazione, "la legittimità del pur contingente affidamento delle mansioni proprie dei dipendenti assenti per sciopero a persone esterne all’azienda, isolatamente riconosciuta da Cass. 1.3 maggio 1986 n. 1701, è generalmente negata dalla giurisprudenza (Cass. 16 novembre 1987 n. 8401). Legittimo è, in sé considerato, l’affidamento di tali mansioni ai dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero (in tal senso, Cass. 4 luglio 2002 n. 9709; Cass. 16 novembre 1987 n. 8401). Ed invero, lo spostamento del lavoratore a mansioni equivalenti (quali quelle svolte dal lavoratore in sciopero), effettuato per esigenze aziendali, è diritto tutelato dall’art. 2103 cod. civ., nelle condizioni ivi previste (la legittimità del c.d. crumiraggio interno è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 1982 n. 750). E l’esercizio, da parte del datore, di questo diritto, non può costituire, di per sé, un comportamento lesivo del diritto di sciopero (il lavoratore ha diritto alla protrazione del rapporto di lavoro - eventualmente anche a tempo indeterminato - e, nei limiti dell’art. 2103 cod. civ., allo svolgimento delle mansioni alle quali è stato adibito; non al non svolgimento - da parte dei colleghi non scioperanti, e per il periodo della sua astensione - delle mansioni assegnategIi). Diversamente sarebbe invero a dirsi - per l’art. 28 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 - ove lo spostamento fosse effettuato alla sola finalità ~ di ostacolare o vanificare l’attività sindacale (in tale ipotesi, tuttavia, la prova di tale finalità sarebbe onere di colui che l’invoca)".
Tuttavia, "Il contingente affidamento delle mansioni, svolte da lavoratori in sciopero, a dipendenti non in sciopero, diventa tuttavia illegittimo ove sia in violazione di norma di legge o di norma collettiva" - infatti, prosegue la Cassazione - "limiti normativi, che il datore incontra nell’esercizio del diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale, sono, oltre alle disposizioni di legge, anche le prescrizioni fissate dalle norme collettive; ed in particolare quelle che egli stesso ha stipulato.
Tale è l’accordo aziendale con cui si è convenuta la possibilità di stipulare contratti a termine con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore, per lo svolgimento di prestazioni part -time nei giorni di sabato e domenIca (c.d. contrattI week- end).
L’Accordo costituisce fra le parti una regola: l’assunzione è prevista per un particolare oggetto (prestazione nei giorni di domenica e di sabato) e per una specifica finalità (estendere in questi giorni l’apertura dell’ esercizio, precedentemente non consentita).
In questa ipotesi, poiché la possibilità (prevista dalla norma collettiva) è limitata ad un contratto per prestazioni lavorative nei giorni di sabato e domenica, con l’estensione della prestazione ad altro giorno e per altra causa il contratto (individuale) assume non solo un oggetto diverso (prestazione in altro giorno della settimana), bensì uno scopo diverro da quello normaativamente pattuito (non il consentire l’attività aziendale a fme settimana, bensì il sostituire lavoratori in sciopero). Ed in tal modo diventa, con la violazione della regola costituita dalle parti, illegittimo contrasto dello sciopero.
È limite dell’attività aziendale anche la norma (art. 3 comma 13 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61: "attuazione della Direttiva 97 /81 CE relativa all’Accordo -quadro sul lavoro a tempo parziale"), per cui "l’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato" (ad eccezione di lavoratori a tempo determinato chiamati in specifiche situazioni, pacificamente estranee a quanto dedotto in controversia). Anche in questa ipotesi, lo svolgimento di lavoro supplementare da parte di lavoratori part - time a tempo determinato, disposto al fine di sostituire lavoratori in sciopero, diventa illegittimo contrasto dello sciopero.
E’ pertanto da affermare che "ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il disporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, è comportamento lesivo del diritto di sciopero.
Egualmente è a dirsi per lo svolgimento di lavoro supplementare, disposto per sostituire lavoratori in sciopero, ed assegnato a lavoratori part - lime a tempo determinato, in contrasto con la norma che preveda tale prestazione solo per lavoratori a tempo indeterminato"."
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 maggio 2006, n. 10624: Sostituzione lavoratori in sciopero).