Cassazione: Marchi centoventuno e 121 non sono confondibili

La disciplina sui marchi "non consente di desumere (neppure nel caso di notorietà del marchio protetto, e a fortiori in assenza di notorietà) l’esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell’esistenza di un rischio di associazione in senso stretto, essendo necessario l’accertamento positivo dell’esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l’oggetto della prova da produrre".


In particolare, secondo la Cassazione: "In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito – le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate – non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.


Enunciando questo principio, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che sulla base del predetto criterio aveva escluso la confondibilità del marchio “Centoventuno”, utilizzato da un’azienda operante nel settore dell’oreficeria, con quello "121" adoperato da una banca per l’offerta di servizi monetari e finanziari in via telematica, osservando che, nonostante l’assonanza fonetica degli elementi numerici dei due marchi, ove letti in lingua inglese, l’aggiunta del termine “banca” a quello impiegato dall’azienda di credito risultava sufficiente ad impedire ogni confusione tra i due segni distintivi". Massima e sentenza sul sito della Cassazione.


(Corte di Cassazione - Seconda Prima Civile, Sentenza 28 ottobre 2005, n.21086: Marchi e brevetti - Confondibilità tra segni distintivi).

La disciplina sui marchi "non consente di desumere (neppure nel caso di notorietà del marchio protetto, e a fortiori in assenza di notorietà) l’esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell’esistenza di un rischio di associazione in senso stretto, essendo necessario l’accertamento positivo dell’esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l’oggetto della prova da produrre".


In particolare, secondo la Cassazione: "In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito – le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate – non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.


Enunciando questo principio, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che sulla base del predetto criterio aveva escluso la confondibilità del marchio “Centoventuno”, utilizzato da un’azienda operante nel settore dell’oreficeria, con quello "121" adoperato da una banca per l’offerta di servizi monetari e finanziari in via telematica, osservando che, nonostante l’assonanza fonetica degli elementi numerici dei due marchi, ove letti in lingua inglese, l’aggiunta del termine “banca” a quello impiegato dall’azienda di credito risultava sufficiente ad impedire ogni confusione tra i due segni distintivi". Massima e sentenza sul sito della Cassazione.


(Corte di Cassazione - Seconda Prima Civile, Sentenza 28 ottobre 2005, n.21086: Marchi e brevetti - Confondibilità tra segni distintivi).