Cassazione: no al danno esistenziale per la perdita di animali da affezione
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Bologna nella parte in cui aveva negato a due coniugi il risarcimento del danno esistenziale che a seguito di un sinistro stradale, oltre a subire lesioni, avevano perso l’amato cavallo.
Nelle proprie motivazioni, per la verità laconiche, la Cassazione, in senso contrario al risarcimento del danno esistenziale, ha osservato che "pur ammettendo questa Corte (V.Cass. Sezioni Unite 14 marzo 2006 n.6572 e Cass.15 giugno 2005 n.15022) la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l’ambito dello articolo 2059 del codice civile, costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l’onere della prova sia per l’an che per il quantum debatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 giugno 2007, n. 14846).
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Bologna nella parte in cui aveva negato a due coniugi il risarcimento del danno esistenziale che a seguito di un sinistro stradale, oltre a subire lesioni, avevano perso l’amato cavallo.
Nelle proprie motivazioni, per la verità laconiche, la Cassazione, in senso contrario al risarcimento del danno esistenziale, ha osservato che "pur ammettendo questa Corte (V.Cass. Sezioni Unite 14 marzo 2006 n.6572 e Cass.15 giugno 2005 n.15022) la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l’ambito dello articolo 2059 del codice civile, costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l’onere della prova sia per l’an che per il quantum debatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 giugno 2007, n. 14846).