Cassazione: no all’indennizzo per arricchimento senza causa al medico che assiste pazienti oltre il limite del SSN

"L’arricchimento senza causa della P.A., che giustifica ai sensi dell’articolo 2041 Codice Civile l’erogazione di un indennizzo in favore del soggetto privato depauperato, deve consistere nell’acquisto di un bene o di una somma di denaro o, se trattasi di un pubblico servizio, in un miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della sua qualità con una spesa minore".

Non ha diritto all’indennizzo previsto dall’articolo 2041 Codice Civile il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che abbia assistito pazienti in un numero eccedente rispetto a quello previsto dall’accordo nazionale di cui all’articolo 48 della Legge n. 833 del1978. "La ratio del massimale sta infatti nella garanzia di un livello minimo qualitativo di assistenza per ciascun paziente".

Ricordiamo che l’azione per arricchimento senza causa è di carattere residuale ("di chiusura") potendo essere esperita in mancanza di altri rimedi previsti dall’ordinamento. A norma dell’articolo 2041 Codice Civile: "1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale. 2. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 21 marzo 2006, n.6260: Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Prestazioni lavorative di fatto rese da un medico convenzionato in favore di pazienti eccedenti il numero massimo consentito dalla legge).

"L’arricchimento senza causa della P.A., che giustifica ai sensi dell’articolo 2041 Codice Civile l’erogazione di un indennizzo in favore del soggetto privato depauperato, deve consistere nell’acquisto di un bene o di una somma di denaro o, se trattasi di un pubblico servizio, in un miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della sua qualità con una spesa minore".

Non ha diritto all’indennizzo previsto dall’articolo 2041 Codice Civile il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che abbia assistito pazienti in un numero eccedente rispetto a quello previsto dall’accordo nazionale di cui all’articolo 48 della Legge n. 833 del1978. "La ratio del massimale sta infatti nella garanzia di un livello minimo qualitativo di assistenza per ciascun paziente".

Ricordiamo che l’azione per arricchimento senza causa è di carattere residuale ("di chiusura") potendo essere esperita in mancanza di altri rimedi previsti dall’ordinamento. A norma dell’articolo 2041 Codice Civile: "1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale. 2. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 21 marzo 2006, n.6260: Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Prestazioni lavorative di fatto rese da un medico convenzionato in favore di pazienti eccedenti il numero massimo consentito dalla legge).