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Cassazione: no comunione legale per denaro depositato su conto corrente intestato ad un coniuge

La Cassazione ha escluso che il denaro depositato su un conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale entri a far parte della comunione.

La Cassazione ha giudicato di non poter seguire l’orientamento tracciato da una pronuncia della Corte di Cassazione Penale, collocandosi invece nell’alveo delle sezioni Civili, di cui ha ricordato i precedenti.

La sentenza della V Sezione 10 aprile 2003, n. 4959 - sulla premessa che "la comunione legale tra coniugi di cui all’articolo 177 codice civile riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali e finalizzati all’acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale dei beni" - ha escluso che possa comprendersi nella comunione legale dei beni il contratto di conto corrente concluso con la banca dal coniuge intestatario, essendo detto contratto "fonte, a seguito di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest’ultimo".

"Ritiene configurabile una comunione de residuo, ai sensi dell’articolo 177, primo comma, lettera c), sui redditi depositati su conto corrente (nella specie, cointestato), Cassazione, 17 novembre 2000, n. 14897, la quale conferma la decisione di merito che aveva considerato rientranti nella comunione de residuo le somme depositate sul conto cointestato, ritirate prima della separazione ed asseritamente utilizzate per l’attività di impresa del coniuge prelevante. Più di recente, questa Sezione (con la sentenza 27 aprile 2004, n. 8002) ha precisato che "il regime di cui all’articolo 177 codice civile viene in realtà ad indirizzarsi sui soli acquisti di beni e non viene ad inerire, invece, all’instaurazione di rapporti meramente creditizi, i quali, ove mai fatti oggetto di cointestazione, nell’ambito di un conto corrente bancario, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono, quindi, alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale".



Secondo la Cassazione, in definitiva: "il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’articolo 177, primo coma, lettera a), codice civile, cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza 20 gennaio 2006, n.1197: Comunione legale di coniugi – Denaro depositato in conto corrente).

La Cassazione ha escluso che il denaro depositato su un conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale entri a far parte della comunione.

La Cassazione ha giudicato di non poter seguire l’orientamento tracciato da una pronuncia della Corte di Cassazione Penale, collocandosi invece nell’alveo delle sezioni Civili, di cui ha ricordato i precedenti.

La sentenza della V Sezione 10 aprile 2003, n. 4959 - sulla premessa che "la comunione legale tra coniugi di cui all’articolo 177 codice civile riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali e finalizzati all’acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale dei beni" - ha escluso che possa comprendersi nella comunione legale dei beni il contratto di conto corrente concluso con la banca dal coniuge intestatario, essendo detto contratto "fonte, a seguito di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest’ultimo".

"Ritiene configurabile una comunione de residuo, ai sensi dell’articolo 177, primo comma, lettera c), sui redditi depositati su conto corrente (nella specie, cointestato), Cassazione, 17 novembre 2000, n. 14897, la quale conferma la decisione di merito che aveva considerato rientranti nella comunione de residuo le somme depositate sul conto cointestato, ritirate prima della separazione ed asseritamente utilizzate per l’attività di impresa del coniuge prelevante. Più di recente, questa Sezione (con la sentenza 27 aprile 2004, n. 8002) ha precisato che "il regime di cui all’articolo 177 codice civile viene in realtà ad indirizzarsi sui soli acquisti di beni e non viene ad inerire, invece, all’instaurazione di rapporti meramente creditizi, i quali, ove mai fatti oggetto di cointestazione, nell’ambito di un conto corrente bancario, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono, quindi, alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale".



Secondo la Cassazione, in definitiva: "il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’articolo 177, primo coma, lettera a), codice civile, cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza 20 gennaio 2006, n.1197: Comunione legale di coniugi – Denaro depositato in conto corrente).