Cassazione: obblighi in materia di prevenzione degli infortuni in caso di subappalto

Tra impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice può esserci suddivisione degli obblighi e della responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni? La Cassazione risponde in sostanza negativamente, sulla base di motivazioni ben esposte che meritano di essere ripercorse.

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - esordisce la Cassazione per quel che qui interessa - "all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli arti. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi. In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, di fatti, l’omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all’inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati".

In sostanza, sostiene la Cassazione, in caso di subappalto di lavori "ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per la esecuzione di un’opera parziale e specialistica, ancorché possa non venir meno la ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere -non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità -, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuta sorveglianza al riguardo. E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie".

La Cassazione ha così confermato la sentenza della Corte d’appello che era stata impugnata dal titolare della delega per la sicurezza dell’impresa appaltatrice e dal titolare dell’impresa subappaltatrice, condannati per il reato di lesioni colpose (articolo 590, commi 1 e 3, Codice Penale) subite dal lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice.


(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 21 giugno 2006, n. 21471: Cantiere edile - Subappalto - Responsabilità prevenzione infortuni).

Tra impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice può esserci suddivisione degli obblighi e della responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni? La Cassazione risponde in sostanza negativamente, sulla base di motivazioni ben esposte che meritano di essere ripercorse.

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - esordisce la Cassazione per quel che qui interessa - "all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli arti. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi. In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, di fatti, l’omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all’inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati".

In sostanza, sostiene la Cassazione, in caso di subappalto di lavori "ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per la esecuzione di un’opera parziale e specialistica, ancorché possa non venir meno la ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere -non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità -, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuta sorveglianza al riguardo. E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie".

La Cassazione ha così confermato la sentenza della Corte d’appello che era stata impugnata dal titolare della delega per la sicurezza dell’impresa appaltatrice e dal titolare dell’impresa subappaltatrice, condannati per il reato di lesioni colpose (articolo 590, commi 1 e 3, Codice Penale) subite dal lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice.


(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 21 giugno 2006, n. 21471: Cantiere edile - Subappalto - Responsabilità prevenzione infortuni).