Cassazione Penale: i requisiti della confisca nei casi di responsabilità da 231

Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno chiarito che con riferimento agli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di corruzione commesso dai vertici societari a favore delle società, non è corretta l’automatica trasposizione del regime dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo previsto dal codice di procedura penale (articolo 321), in quanto nel caso previsto dalla normativa speciale il sequestro è direttamente funzionale ad anticipare, in via cautelare, la confisca di cui alla predetta normativa, che è una sanzione principale, obbligatoria e autonoma.

Infatti, nelle ipotesi di responsabilità amministrativa delle società per il reato di corruzione la natura di sanzione principale e obbligatoria della confisca impone, “con riferimento alla misura cautelare reale ad essa funzionale, una più approfondita valutazione del presupposto del fumus delicti, che cioè non si limiti solo alla verifica della sussumibilità del fatto attribuito in una determinata ipotesi di reato, così impedendo al giudice il controllo sulla concreta fondatezza dell’accusa.

Nella disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche … ai fini dell’applicazione del sequestro, il profilo della colpevolezza rientra nella valutazione del fumus delicti, in quanto la funzione preventiva riguarda direttamente l’ente quale autore del fatto illecito e non solo il bene (profitto o prezzo), la cui libera disponibilità può costituire una situazione di pericolo.

In conclusione, presupposto per il sequestro preventivo di cui all’articolo 53 del D.lgs. 231/2001 è un fumus delicti “allargato”, che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, al pari di quanto accade per l’emanazione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l’attribuibilità dell’illecito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza. L’apprezzamento dei gravi indizi deve portare il giudice a ritenere l’esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più ad un giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto alla stato degli atti, ma riferito alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita all’ente indagato.

Soltanto dopo aver verificato la sussistenza dei gravi indizi il giudice potrà procedere ad accertare il requisito del periculum, che coincide con la confiscabilità del profitto (o del prezzo) derivante dal reato, senza alcuna prognosi di pericolosità. E in questo caso l’accertamento in ordine al periculum riguarda esclusivamente l’individuazione e la quantificazione del profitto (o del prezzo) assoggettabile a confisca”.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 10 settembre 2012, n.34505)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno chiarito che con riferimento agli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di corruzione commesso dai vertici societari a favore delle società, non è corretta l’automatica trasposizione del regime dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo previsto dal codice di procedura penale (articolo 321), in quanto nel caso previsto dalla normativa speciale il sequestro è direttamente funzionale ad anticipare, in via cautelare, la confisca di cui alla predetta normativa, che è una sanzione principale, obbligatoria e autonoma.

Infatti, nelle ipotesi di responsabilità amministrativa delle società per il reato di corruzione la natura di sanzione principale e obbligatoria della confisca impone, “con riferimento alla misura cautelare reale ad essa funzionale, una più approfondita valutazione del presupposto del fumus delicti, che cioè non si limiti solo alla verifica della sussumibilità del fatto attribuito in una determinata ipotesi di reato, così impedendo al giudice il controllo sulla concreta fondatezza dell’accusa.

Nella disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche … ai fini dell’applicazione del sequestro, il profilo della colpevolezza rientra nella valutazione del fumus delicti, in quanto la funzione preventiva riguarda direttamente l’ente quale autore del fatto illecito e non solo il bene (profitto o prezzo), la cui libera disponibilità può costituire una situazione di pericolo.

In conclusione, presupposto per il sequestro preventivo di cui all’articolo 53 del D.lgs. 231/2001 è un fumus delicti “allargato”, che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, al pari di quanto accade per l’emanazione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l’attribuibilità dell’illecito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza. L’apprezzamento dei gravi indizi deve portare il giudice a ritenere l’esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più ad un giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto alla stato degli atti, ma riferito alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita all’ente indagato.

Soltanto dopo aver verificato la sussistenza dei gravi indizi il giudice potrà procedere ad accertare il requisito del periculum, che coincide con la confiscabilità del profitto (o del prezzo) derivante dal reato, senza alcuna prognosi di pericolosità. E in questo caso l’accertamento in ordine al periculum riguarda esclusivamente l’individuazione e la quantificazione del profitto (o del prezzo) assoggettabile a confisca”.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 10 settembre 2012, n.34505)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]