Cassazione Penale: la punibilità dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti

Con la sentenza in esame i Giudici della Corte di Cassazione analizzano l’incidenza delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n.49 sui lineamenti del reato di detenzione illecita di stupefacenti, poiché nel caso di specie l’imputata aveva acquistato dal coimputato uno spinello già confezionato che poi aveva fumato insieme al proprio ragazzo.

Sul ricorso del Procuratore della Repubblica, gli ermellini rinviano la causa ai giudici del Tribunale di Imperia, che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che predica l’irrilevanza penale del cd. uso di gruppo, avevano pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poiché “il Giudice avrebbe dovuto acclarare non già la ragionevole certezza dell’assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata all’uso personale, bensì la ragionevole certezza dell’esistenza di quella comune volontà del cd. uso di gruppo”.

È noto infatti che la giurisprudenza di legittimità conosce due diverse opzioni interpretative, di cui quella seguita dai giudici della presente causa ritiene certamente punibile il cd. uso di gruppo “anche dopo che sul piano del diritto positivo è emersa la locuzione “uso esclusivamente personale”: è penalmente rilevante la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, atteso che l’irrilevanza penale, dopo l’intervento della L. 21 febbraio 2006, n. 49, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale”; mentre l’opposto orientamento sostiene il venir meno della punibilità “dell’uso comunitario, sia nella forma del mandato all’acquisto che in quella dell’acquisto in comune, riducendosi entrambe le fattispecie all’uso di gruppo e quindi all’uso personale (tra le altre, Cass. Sez. 6, sent. n. 17396 del 27 febbraio 2012, Bove, rv. 252499)”.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29 gennaio 2013, n.4560)

Con la sentenza in esame i Giudici della Corte di Cassazione analizzano l’incidenza delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n.49 sui lineamenti del reato di detenzione illecita di stupefacenti, poiché nel caso di specie l’imputata aveva acquistato dal coimputato uno spinello già confezionato che poi aveva fumato insieme al proprio ragazzo.

Sul ricorso del Procuratore della Repubblica, gli ermellini rinviano la causa ai giudici del Tribunale di Imperia, che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che predica l’irrilevanza penale del cd. uso di gruppo, avevano pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poiché “il Giudice avrebbe dovuto acclarare non già la ragionevole certezza dell’assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata all’uso personale, bensì la ragionevole certezza dell’esistenza di quella comune volontà del cd. uso di gruppo”.

È noto infatti che la giurisprudenza di legittimità conosce due diverse opzioni interpretative, di cui quella seguita dai giudici della presente causa ritiene certamente punibile il cd. uso di gruppo “anche dopo che sul piano del diritto positivo è emersa la locuzione “uso esclusivamente personale”: è penalmente rilevante la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, atteso che l’irrilevanza penale, dopo l’intervento della L. 21 febbraio 2006, n. 49, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale”; mentre l’opposto orientamento sostiene il venir meno della punibilità “dell’uso comunitario, sia nella forma del mandato all’acquisto che in quella dell’acquisto in comune, riducendosi entrambe le fattispecie all’uso di gruppo e quindi all’uso personale (tra le altre, Cass. Sez. 6, sent. n. 17396 del 27 febbraio 2012, Bove, rv. 252499)”.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29 gennaio 2013, n.4560)