Cassazione Penale: nesso causale non interrotto nel caso di errato intervento terapeutico

La sussistenza del nesso di causa tra la condotta (violazione della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori) contestata agli imputati (legale rappresentante e responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 626/1994) ed il verificarsi della morte del lavoratore è stata esaminata dalla Cassazione.

Secondo la Cassazione: "Riconosciuta l’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche come causa delle lesioni per il principio dell’equivalenza delle condizioni e quindi dell’efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre da solo l’evento. In particolare nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. Inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l’errore del medico non può prescindere dall’ evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 ottobre - 21 dicembre 2006, n. 41943: Nesso causale - Interruzione per intervento terapeutico - Insussistenza)

La sussistenza del nesso di causa tra la condotta (violazione della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori) contestata agli imputati (legale rappresentante e responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 626/1994) ed il verificarsi della morte del lavoratore è stata esaminata dalla Cassazione.

Secondo la Cassazione: "Riconosciuta l’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche come causa delle lesioni per il principio dell’equivalenza delle condizioni e quindi dell’efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre da solo l’evento. In particolare nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. Inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l’errore del medico non può prescindere dall’ evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 ottobre - 21 dicembre 2006, n. 41943: Nesso causale - Interruzione per intervento terapeutico - Insussistenza)