Cassazione Penale: pubblicizzazione e messa in vendita di semi di piante stupefacenti

Chiamata a decidere “se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze con la indicazione delle modalità di coltivazione e della resa”, la Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite ha preliminarmente ricordato l’esistenza di opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Infatti, mentre un primo orientamento ritiene commesso il reato di cui all’articolo 82, comma 1, T.U. stupefacenti anche attraverso l’attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, con precisazioni sulla modalità di coltivazione delle stesse, una diversa opinione qualifica la vendita di detti semi quale attività preparatoria priva di potenzialità causale rispetto alle attività vietate dalla norma in esame.

Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno concluso affermando che

l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’articolo 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’articolo 414 codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”, posto che il delitto di cui all’articolo 82 non è strutturato come species rispetto al genus dell’articolo 414 codice penale".

A tal fine, la Corte ha statuito che, nel caso di specie, si rende pertanto necessaria la risoluzione di questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi della Corte, ovvero la necessità di accertare la volontà degli imputati di istigare altri a commettere il reato, elemento soggettivo che dovrà essere accertato dai giudici di merito attraverso l’analisi del contenuto dell’inserzione pubblicitaria.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 7 dicembre 2012, n.47604)

Chiamata a decidere “se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze con la indicazione delle modalità di coltivazione e della resa”, la Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite ha preliminarmente ricordato l’esistenza di opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Infatti, mentre un primo orientamento ritiene commesso il reato di cui all’articolo 82, comma 1, T.U. stupefacenti anche attraverso l’attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, con precisazioni sulla modalità di coltivazione delle stesse, una diversa opinione qualifica la vendita di detti semi quale attività preparatoria priva di potenzialità causale rispetto alle attività vietate dalla norma in esame.

Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno concluso affermando che

l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’articolo 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’articolo 414 codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”, posto che il delitto di cui all’articolo 82 non è strutturato come species rispetto al genus dell’articolo 414 codice penale".

A tal fine, la Corte ha statuito che, nel caso di specie, si rende pertanto necessaria la risoluzione di questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi della Corte, ovvero la necessità di accertare la volontà degli imputati di istigare altri a commettere il reato, elemento soggettivo che dovrà essere accertato dai giudici di merito attraverso l’analisi del contenuto dell’inserzione pubblicitaria.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 7 dicembre 2012, n.47604)