Ribadendo il proprio orientamento in merito alla responsabilità penale della cosiddetta testa di legno nell’ambito societario, anche a seguito della riforma del 2003, la Cassazione ha rilevato che "per quanto la previsione di cui all’art. 2381 cod.civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l’art. 2392 cod.civ. - riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, tuttavia, l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l’art. 2392 cod.civ., nei limiti della nuova disciplina dell’art. 2381 cod.civ., risulta immutato".
Pertanto, prosegue la Cassazione: "detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell’accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito nonché l’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l’amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità".
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 25 maggio 2009, n.21581: Responsabilità amministratori di società - Responsabilità della testa di legno).
Ribadendo il proprio orientamento in merito alla responsabilità penale della cosiddetta testa di legno nell’ambito societario, anche a seguito della riforma del 2003, la Cassazione ha rilevato che "per quanto la previsione di cui all’art. 2381 cod.civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l’art. 2392 cod.civ. - riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, tuttavia, l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l’art. 2392 cod.civ., nei limiti della nuova disciplina dell’art. 2381 cod.civ., risulta immutato".
Pertanto, prosegue la Cassazione: "detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell’accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito nonché l’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l’amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità".
(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 25 maggio 2009, n.21581: Responsabilità amministratori di società - Responsabilità della testa di legno).