Cassazione Penale: riciclaggio per ostacolo alla tracciabilità

La Cassazione è tornata sulla materia del riciclaggio di denaro.

Nel caso di specie il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti su alcuni conti correnti di titolarità dei figli di un soggetto sottoposto a misura cautelare in quanto a capo di associazione criminale che gestiva numerose società utilizzate per realizzare reati di evasione fiscale e truffe ai danni di enti pubblici. Il sequestro era stato originato da denuncia di operazioni sospette a norma del Decreto Legislativo 231/2007 riguardandi movimentazioni di ingenti somme di denaro provenienti dalle società facenti parte del gruppo gestito dal soggetto sottoposto a misura cautelare.

La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento ricordando che:  "riguardo alla dedottà non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all’art. 648-bis c.p., in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem (Sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375; Sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495; Sez. II, 15 aprile 1986, n. 13155). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Sez. il, 6 novembre 2009, n. 47375)".

"Tornando al caso in esame, l’operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria ha costituito indubbiamente un ostacolo alla "tracciabilità", intesa nel senso sopra indicato, del denaro".

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 7 luglio 2011, n.26746)

La Cassazione è tornata sulla materia del riciclaggio di denaro.

Nel caso di specie il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti su alcuni conti correnti di titolarità dei figli di un soggetto sottoposto a misura cautelare in quanto a capo di associazione criminale che gestiva numerose società utilizzate per realizzare reati di evasione fiscale e truffe ai danni di enti pubblici. Il sequestro era stato originato da denuncia di operazioni sospette a norma del Decreto Legislativo 231/2007 riguardandi movimentazioni di ingenti somme di denaro provenienti dalle società facenti parte del gruppo gestito dal soggetto sottoposto a misura cautelare.

La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento ricordando che:  "riguardo alla dedottà non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all’art. 648-bis c.p., in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem (Sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375; Sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495; Sez. II, 15 aprile 1986, n. 13155). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Sez. il, 6 novembre 2009, n. 47375)".

"Tornando al caso in esame, l’operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria ha costituito indubbiamente un ostacolo alla "tracciabilità", intesa nel senso sopra indicato, del denaro".

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 7 luglio 2011, n.26746)