Cassazione Penale: rimessi alle Sezioni Unite due quesiti in materia di appello per interessi civili

La Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

a) se, a seguito delle modifiche apportate all’art. 576 c.p.p. dall’art. 6 Legge 20 febbraio 2006, n. 46, la parte civile possa tuttora proporre appello per i soli interessi civili avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato;

b) in caso negativo, se l’appello possa essere convertito in ricorso per cassazione ovvero possa ritenersi applicabile anche alla parte civile la disciplina transitoria contenuta nell’art. 10 Legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Ricordiamo che in forza delle modifiche introdotte dall’articolo 6 della citata Legge 46/2006 all’articolo 576 c.p.p., è stato abolito il potere di appello verso le sentenze di proscioglimento ed è stato attribuito alla parte civile un generico potere di impugnazione ai soli fini degli interessi civili.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Ordinanza 16 novembre 2006 - 11 gennaio 2007, n. 382).
La Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

a) se, a seguito delle modifiche apportate all’art. 576 c.p.p. dall’art. 6 Legge 20 febbraio 2006, n. 46, la parte civile possa tuttora proporre appello per i soli interessi civili avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato;

b) in caso negativo, se l’appello possa essere convertito in ricorso per cassazione ovvero possa ritenersi applicabile anche alla parte civile la disciplina transitoria contenuta nell’art. 10 Legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Ricordiamo che in forza delle modifiche introdotte dall’articolo 6 della citata Legge 46/2006 all’articolo 576 c.p.p., è stato abolito il potere di appello verso le sentenze di proscioglimento ed è stato attribuito alla parte civile un generico potere di impugnazione ai soli fini degli interessi civili.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Ordinanza 16 novembre 2006 - 11 gennaio 2007, n. 382).