Cassazione Penale: scopo di lucro e scopo di profitto per la punibilità del download
La Cassazione ha invece prosciolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Secondo la Cassazione, "la questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine "scopo di lucro", adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione "scopo di profitto" introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche. ... l’espressione "fini di lucro", contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella "per trarne profitto" dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella "per trarne profitto" dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. ... Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione "a scopo di profitto" e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a "fini di lucro" ... Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza".
In sostanza, rileva la Cassazione "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 22 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, n. 149).
La Cassazione ha invece prosciolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Secondo la Cassazione, "la questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine "scopo di lucro", adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione "scopo di profitto" introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche. ... l’espressione "fini di lucro", contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella "per trarne profitto" dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella "per trarne profitto" dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. ... Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione "a scopo di profitto" e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a "fini di lucro" ... Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza".
In sostanza, rileva la Cassazione "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 22 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, n. 149).