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Cassazione Penale: Sentenza reato di segni mendaci per "made in Italy" su merce prodotta fuori Italia

La Cassazione prende posizione per la terza volta in un anno sulle disposizioni in merito alle false indicazioni di origine e provenienza di cui alla Finanziaria 2004.

La commercializzazione in Italia con la dicitura "made in Italy" di un capo di abbigliamento fabbricato all’estero per conto di un produttore italiano (che aveva inviato prodotti semilavorati per l’assemblaggio secondo un modello predefinito) integra il reato previsto dagli articoli 517 Codice Penale e 4, comma 49, Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004).

La merce oggetto di contestazione, infatti, non può considerarsi integralmente prodotta sul territorio italiano o assimilata ad essa ai sensi della normativa europea in materia di origine. In particolare, secondo gli articoli 23 e 24 Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio "made in Italy" può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La Sentenza della Cassazione ripercorre due recenti pronunce della stessa Sezione Terza in materia di made in (Sentenza 2 febbraio 2005 e Sentenza 14 aprile 2005), che avevano però concluso per l’insussistenza del reato.

"Le due citate decisioni hanno quindi ribadito la consolidata interpretazione secondo cui, in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine o provenienza del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo... Tutte le ricordate considerazioni riguardavano però la fattispecie di prodotti fabbricati all’estero per conto di un produttore italiano - che sovrintendeva, organizzava e dirigeva il processo produttivo, assumendosene la responsabilità giuridica, economica e tecnica - prodotti sui quali era indicato soltanto il nome del produttore italiano ed eventualmente la località in cui esso aveva sede, ma non era specificato che il prodotto era stato fabbricato, per conto del produttore italiano, in uno stabilimento estero.

Diverso è invece il caso come quello in esame, nel quale sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede del produttore italiano, ma anche o solo la scritta "prodotto in Italia" o "made in Italy". Questo caso infatti è sostanzialmente diverso perché, attraverso l’apposizione di tale scritta, si fornisce al consumatore una indicazione normalmente atta ad essere intesa nel senso che il prodotto è stato interamente fabbricato in Italia, cioè una indicazione che è sicuramente falsa circa l’origine del prodotto".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 19 aprile 2005 - 23 settembre 2005, n. 34103: Legge Finanziaria 2004 - Segni mendaci - Dicitura "Made in Italy" su prodotto non fabbricato in Italia - Sussistenza).

La Cassazione prende posizione per la terza volta in un anno sulle disposizioni in merito alle false indicazioni di origine e provenienza di cui alla Finanziaria 2004.

La commercializzazione in Italia con la dicitura "made in Italy" di un capo di abbigliamento fabbricato all’estero per conto di un produttore italiano (che aveva inviato prodotti semilavorati per l’assemblaggio secondo un modello predefinito) integra il reato previsto dagli articoli 517 Codice Penale e 4, comma 49, Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004).

La merce oggetto di contestazione, infatti, non può considerarsi integralmente prodotta sul territorio italiano o assimilata ad essa ai sensi della normativa europea in materia di origine. In particolare, secondo gli articoli 23 e 24 Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio "made in Italy" può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La Sentenza della Cassazione ripercorre due recenti pronunce della stessa Sezione Terza in materia di made in (Sentenza 2 febbraio 2005 e Sentenza 14 aprile 2005), che avevano però concluso per l’insussistenza del reato.

"Le due citate decisioni hanno quindi ribadito la consolidata interpretazione secondo cui, in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine o provenienza del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo... Tutte le ricordate considerazioni riguardavano però la fattispecie di prodotti fabbricati all’estero per conto di un produttore italiano - che sovrintendeva, organizzava e dirigeva il processo produttivo, assumendosene la responsabilità giuridica, economica e tecnica - prodotti sui quali era indicato soltanto il nome del produttore italiano ed eventualmente la località in cui esso aveva sede, ma non era specificato che il prodotto era stato fabbricato, per conto del produttore italiano, in uno stabilimento estero.

Diverso è invece il caso come quello in esame, nel quale sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede del produttore italiano, ma anche o solo la scritta "prodotto in Italia" o "made in Italy". Questo caso infatti è sostanzialmente diverso perché, attraverso l’apposizione di tale scritta, si fornisce al consumatore una indicazione normalmente atta ad essere intesa nel senso che il prodotto è stato interamente fabbricato in Italia, cioè una indicazione che è sicuramente falsa circa l’origine del prodotto".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 19 aprile 2005 - 23 settembre 2005, n. 34103: Legge Finanziaria 2004 - Segni mendaci - Dicitura "Made in Italy" su prodotto non fabbricato in Italia - Sussistenza).