Cassazione Penale: sequestro beni per indebita percezione erogazioni pubbliche
La Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata con la seguente motivazione.
"Secondo le ricorrenti non poteva essere i assoggettata al sequestro non solo la somma di euro 6.018.444,40, ma anche le successive due tranche percepite in epoca antecedente alla legge 231/2001, pari ad euro 3.683.789,14 dalle due società ricorrenti; né appare corretto avere i proceduto ad un sequestro cumulativo per l’intero importo, in quanto i reati comunque non sarebbero stati contestati in via concorsuale ai titolari della X rispetto a quelli contestati ai titolari delle due società ricorrenti".
"Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei beni degli indagati fino alla concorrenza degli importi complessivamente addebitati, vista la commistione di interessi e identità di componenti tra le società e i gestori di fatto delle stesse, circostanza che giustifica il sequestro disposto nei confronti delle persone fisiche indagate e la sua estensione ai beni appartenenti alle società ricorrenti nella forma dell’equivalenza economica.
Devono ritenersi peraltro esenti da censure logico giuridiche le valutazioni relative all’entità del patrimonio sequestrato non essendo possibile, nel momento dell’adozione della misura, la determinazione e la quantificazione specifica per ogni singolo indagato rispetto al profitto ricavato. Poiché il valore dei beni sequestrati è, allo stato, in base agli accertamenti effettuati, inferiore all’importo complessivamente oggetto della truffa contestata, correttamente sotto questo profilo è stato mantenuto il vincolo cautelare.
Sono stati inoltre evidenziati gli elementi (v. l’analitica ricostruzione dell’erogazione dei pagamenti e l’accertato acquisto di macchinari e la realizzazione di impianti di valore sicuramente inferiore rispetto a quelli fatturati e finanziati) che rendono concreta l’esistenza del fumus commissi delicti, che, peraltro, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass., 22 marzo 2007, n. 13639). Correttamente, nel caso in esame, e ciò dimostra l’infondatezza di tutti i motivi, che peraltro trovano adeguata risposta nell’ordinanza impugnata, è stato ritenuto dunque che sussistessero gli elementi per la configurazione della truffa prevista dall’art. 640 bis c.p., oltre ai reati di cui agli artt. 483,485, contestati.
Deve aggiungersi che, come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato, il sequestro è stato disposto a carico delle sole persone fisiche indagate, per cui correttamente è stato escluso qualsiasi rilievo giuridico alla dedotta insussistenza del reato contestato a carico delle società con riferimento alle tranche di finanziamento percepite prima dell’entrata in vigore della legge 231/2001, a prescindere dalla eventuale formazione del giudicato cautelare sul punto, che in ogni caso sarebbe soggetto all’eventuale verifica di nuovi elementi di fatto, incidenti sull’oggetto, ma che, allo stato, non sono stati evidenziati. Per lo stesso motivo appare corretta l’applicazione dei principi attuata con riferimento agli artt. 322 ter c.p.p. 640 quater, c.p. secondo il principio di diritto, seppure affermato dalle Sezioni unite in tema di responsabilità da reato degli enti, in base al quale nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quanturn" l’ammontare complessivo dello stesso (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, C.E.D. cass.. 239926), e ribadito comunque anche per l’ipotesi di coinvolgimento di singole persone fisiche, in cui è stato affermato che in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art.322 ter cod. pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel’"quantum" l’ammontare complessivo dello stesso".
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 23 settembre 2010, n.34505)
La Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata con la seguente motivazione.
"Secondo le ricorrenti non poteva essere i assoggettata al sequestro non solo la somma di euro 6.018.444,40, ma anche le successive due tranche percepite in epoca antecedente alla legge 231/2001, pari ad euro 3.683.789,14 dalle due società ricorrenti; né appare corretto avere i proceduto ad un sequestro cumulativo per l’intero importo, in quanto i reati comunque non sarebbero stati contestati in via concorsuale ai titolari della X rispetto a quelli contestati ai titolari delle due società ricorrenti".
"Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei beni degli indagati fino alla concorrenza degli importi complessivamente addebitati, vista la commistione di interessi e identità di componenti tra le società e i gestori di fatto delle stesse, circostanza che giustifica il sequestro disposto nei confronti delle persone fisiche indagate e la sua estensione ai beni appartenenti alle società ricorrenti nella forma dell’equivalenza economica.
Devono ritenersi peraltro esenti da censure logico giuridiche le valutazioni relative all’entità del patrimonio sequestrato non essendo possibile, nel momento dell’adozione della misura, la determinazione e la quantificazione specifica per ogni singolo indagato rispetto al profitto ricavato. Poiché il valore dei beni sequestrati è, allo stato, in base agli accertamenti effettuati, inferiore all’importo complessivamente oggetto della truffa contestata, correttamente sotto questo profilo è stato mantenuto il vincolo cautelare.
Sono stati inoltre evidenziati gli elementi (v. l’analitica ricostruzione dell’erogazione dei pagamenti e l’accertato acquisto di macchinari e la realizzazione di impianti di valore sicuramente inferiore rispetto a quelli fatturati e finanziati) che rendono concreta l’esistenza del fumus commissi delicti, che, peraltro, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass., 22 marzo 2007, n. 13639). Correttamente, nel caso in esame, e ciò dimostra l’infondatezza di tutti i motivi, che peraltro trovano adeguata risposta nell’ordinanza impugnata, è stato ritenuto dunque che sussistessero gli elementi per la configurazione della truffa prevista dall’art. 640 bis c.p., oltre ai reati di cui agli artt. 483,485, contestati.
Deve aggiungersi che, come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato, il sequestro è stato disposto a carico delle sole persone fisiche indagate, per cui correttamente è stato escluso qualsiasi rilievo giuridico alla dedotta insussistenza del reato contestato a carico delle società con riferimento alle tranche di finanziamento percepite prima dell’entrata in vigore della legge 231/2001, a prescindere dalla eventuale formazione del giudicato cautelare sul punto, che in ogni caso sarebbe soggetto all’eventuale verifica di nuovi elementi di fatto, incidenti sull’oggetto, ma che, allo stato, non sono stati evidenziati. Per lo stesso motivo appare corretta l’applicazione dei principi attuata con riferimento agli artt. 322 ter c.p.p. 640 quater, c.p. secondo il principio di diritto, seppure affermato dalle Sezioni unite in tema di responsabilità da reato degli enti, in base al quale nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quanturn" l’ammontare complessivo dello stesso (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, C.E.D. cass.. 239926), e ribadito comunque anche per l’ipotesi di coinvolgimento di singole persone fisiche, in cui è stato affermato che in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art.322 ter cod. pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel’"quantum" l’ammontare complessivo dello stesso".
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 23 settembre 2010, n.34505)