Cassazione Penale: sequestro dei beni del trust in frode alla legge
La Cassazione ha ricordato che "In proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo del beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio".
Venendo al caso di specie, "il giudice a qua ha ritenuto, con motivazione pertinente e plausibile, che, in ragione del peculiare regime del trust in questione, la relativa costituzione sarebbe avvenuta in frode ai diritti dei creditori, tra i quali andava ricompreso anche lo Stato. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era trustee, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari".
In conclusione, "Tale situazione di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della cautela, per inferire che, al di là delle forme, il trustee stesso continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. Di talché, la costituzione in trust sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi comprese quelle erariali. Se tale era la finalità dell’iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando il soggetto non sapeva neppure di essere indagato".
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 30 marzo 2011, n.13276)
La Cassazione ha ricordato che "In proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo del beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio".
Venendo al caso di specie, "il giudice a qua ha ritenuto, con motivazione pertinente e plausibile, che, in ragione del peculiare regime del trust in questione, la relativa costituzione sarebbe avvenuta in frode ai diritti dei creditori, tra i quali andava ricompreso anche lo Stato. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era trustee, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari".
In conclusione, "Tale situazione di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della cautela, per inferire che, al di là delle forme, il trustee stesso continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. Di talché, la costituzione in trust sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi comprese quelle erariali. Se tale era la finalità dell’iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando il soggetto non sapeva neppure di essere indagato".
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 30 marzo 2011, n.13276)