Cassazione: responsabilità banca esecuzione ordine acquisto titoli

Nell’esecuzione di un ordine di borsa, la banca è tenuta ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni, in conseguenza dei quali essa può avere anche l’obbligo di discostarsi dalle istruzioni ricevute, qualora vi siano circostanze sopravvenute che non è possibile comunicare al cliente in tempo utile, in presenza delle quali sia ragionevole presumere la sua approvazione in ordine alla mancata esecuzione dell’ordine impartito. Questa responsabilità deve però escludersi se, come nella specie, il cliente abbia impartito uno specifico ordine telefonico di esecuzione della singola operazione, in presenza del quale deve presumersi che egli conoscesse o potesse conoscere la capienza del proprio conto corrente, e che avesse valutato la convenienza dell’operazione in relazione all’andamento del mercato azionario.


Riportiamo i passaggi più rilevanti della pronuncia.


"In dottrina e giurisprudenza sono state espresse in passato opinioni diverse in ordine alla natura giuridica dell’ordine di borsa. Ma anche chi volesse dubitare che, nell’impartire un siffatto ordine ad un istituto di credito, il cliente ponga in essere un vero e proprio mandato all’acquisto, ed in particolare una commissione, non potrebbe contestare che ne derivi per la banca un dovere di esecuzione connotato da obblighi di diligenza, e che la diligenza si riferisca anche all’esercizio della facoltà di scelta cui sopra s’è fatto cenno. Ed è parimenti fuor di dubbio che il comportamento della banca debba, nell’eseguire l’ordine, essere rispettoso dei principi di correttezza e buona fede che presidiano ogni tipo di esecuzione contrattuale e che, in ogni ipotesi di gestione di affari altrui, sono caratterizzati dalla diligenza richiesta, in tema di mandato, dagli artt. 1710 e segg. c.c. Onde ben può dirsi che ai medesimi principi si ricolleghi anche l’obbligo, specificamente previsto dal secondo comma del successivo art. 1711, di discostarsi dalle istruzioni ricevute (ancorché eventualmente queste siano rigide e specifiche) quando si profilino circostanze nuove, che non sia possibile comunicare al mandante in tempo utile, ma in presenza delle quali sia ragionevole presumere l’approvazione del medesimo mandante.


E’ appunto a tali principi si richiama il ricorrente per censurare l’impugnata sentenza e per sostenere che la banca, nel caso in esame, avrebbe dovuto agire in modo diverso da quanto fece, perché l’andamento dei prezzi di borsa e l’incapienza dei fondi esistenti sul conto corrente del cliente rendevano chiaro che, alla prevista scadenza, non era conveniente l’acquisto dei titoli cui l’ordine si riferiva e molto meglio sarebbe stato per il medesimo cliente abbandonare il premio senza doversi assoggettare anche all’onere di pagare un prezzo ormai divenuto eccessivo.


La tesi, però, pur movendo da principi giuridici astrattamente condivisibili, nel caso in esame non ha pregio.


Nel giudizio di merito è stato definitivamente accertato, in punto di fatto, che la scelta di ritirare alla scadenza i titoli acquistati fu compiuta sulla scorta di una disposizione telefonica in tal senso specificamente impartita dal cliente alla banca. E tanto basta ad escludere ogni possibilità per quest’ultima di non attenersi a tale disposizione, giacché il surriferito dovere del mandatario di discostarsi dalle istruzioni del mandante nell’ esecuzione del mandato sorge solo nel caso in cui, delineatesi circostanze nuove e tali da modificare l’assetto degli interessi ragionevolmente considerato dalle parti fino a quel momento, non sia possibile informarne subito lo stesso mandante in modo da consentirgli di mutare le proprie precedenti istruzioni. Nulla però emerge dal testo della sentenza impugnata, né da quanto lo stesso ricorrente riferisce, che consenta di ravvisare nel caso di specie il sopravvenire di circostanze nuove rispetto (non già al momento in cui fu conferito l’ordine, bensì) al momento in cui il cliente dette disposizione alla banca di esercitare la scelta insita nel contratto nel senso di procedere al ritiro dei titoli acquistati".


Massima e sentenza sul sito della Cassazione.


(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 20 dicembre 2005, n.28260: Contratti bancari - Ordine di borsa - Mancanza di provvista sul conto corrente del cliente - Responsabilità della banca per non essersi discostata dalle istruzioni ricevute).

Nell’esecuzione di un ordine di borsa, la banca è tenuta ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni, in conseguenza dei quali essa può avere anche l’obbligo di discostarsi dalle istruzioni ricevute, qualora vi siano circostanze sopravvenute che non è possibile comunicare al cliente in tempo utile, in presenza delle quali sia ragionevole presumere la sua approvazione in ordine alla mancata esecuzione dell’ordine impartito. Questa responsabilità deve però escludersi se, come nella specie, il cliente abbia impartito uno specifico ordine telefonico di esecuzione della singola operazione, in presenza del quale deve presumersi che egli conoscesse o potesse conoscere la capienza del proprio conto corrente, e che avesse valutato la convenienza dell’operazione in relazione all’andamento del mercato azionario.


Riportiamo i passaggi più rilevanti della pronuncia.


"In dottrina e giurisprudenza sono state espresse in passato opinioni diverse in ordine alla natura giuridica dell’ordine di borsa. Ma anche chi volesse dubitare che, nell’impartire un siffatto ordine ad un istituto di credito, il cliente ponga in essere un vero e proprio mandato all’acquisto, ed in particolare una commissione, non potrebbe contestare che ne derivi per la banca un dovere di esecuzione connotato da obblighi di diligenza, e che la diligenza si riferisca anche all’esercizio della facoltà di scelta cui sopra s’è fatto cenno. Ed è parimenti fuor di dubbio che il comportamento della banca debba, nell’eseguire l’ordine, essere rispettoso dei principi di correttezza e buona fede che presidiano ogni tipo di esecuzione contrattuale e che, in ogni ipotesi di gestione di affari altrui, sono caratterizzati dalla diligenza richiesta, in tema di mandato, dagli artt. 1710 e segg. c.c. Onde ben può dirsi che ai medesimi principi si ricolleghi anche l’obbligo, specificamente previsto dal secondo comma del successivo art. 1711, di discostarsi dalle istruzioni ricevute (ancorché eventualmente queste siano rigide e specifiche) quando si profilino circostanze nuove, che non sia possibile comunicare al mandante in tempo utile, ma in presenza delle quali sia ragionevole presumere l’approvazione del medesimo mandante.


E’ appunto a tali principi si richiama il ricorrente per censurare l’impugnata sentenza e per sostenere che la banca, nel caso in esame, avrebbe dovuto agire in modo diverso da quanto fece, perché l’andamento dei prezzi di borsa e l’incapienza dei fondi esistenti sul conto corrente del cliente rendevano chiaro che, alla prevista scadenza, non era conveniente l’acquisto dei titoli cui l’ordine si riferiva e molto meglio sarebbe stato per il medesimo cliente abbandonare il premio senza doversi assoggettare anche all’onere di pagare un prezzo ormai divenuto eccessivo.


La tesi, però, pur movendo da principi giuridici astrattamente condivisibili, nel caso in esame non ha pregio.


Nel giudizio di merito è stato definitivamente accertato, in punto di fatto, che la scelta di ritirare alla scadenza i titoli acquistati fu compiuta sulla scorta di una disposizione telefonica in tal senso specificamente impartita dal cliente alla banca. E tanto basta ad escludere ogni possibilità per quest’ultima di non attenersi a tale disposizione, giacché il surriferito dovere del mandatario di discostarsi dalle istruzioni del mandante nell’ esecuzione del mandato sorge solo nel caso in cui, delineatesi circostanze nuove e tali da modificare l’assetto degli interessi ragionevolmente considerato dalle parti fino a quel momento, non sia possibile informarne subito lo stesso mandante in modo da consentirgli di mutare le proprie precedenti istruzioni. Nulla però emerge dal testo della sentenza impugnata, né da quanto lo stesso ricorrente riferisce, che consenta di ravvisare nel caso di specie il sopravvenire di circostanze nuove rispetto (non già al momento in cui fu conferito l’ordine, bensì) al momento in cui il cliente dette disposizione alla banca di esercitare la scelta insita nel contratto nel senso di procedere al ritiro dei titoli acquistati".


Massima e sentenza sul sito della Cassazione.


(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 20 dicembre 2005, n.28260: Contratti bancari - Ordine di borsa - Mancanza di provvista sul conto corrente del cliente - Responsabilità della banca per non essersi discostata dalle istruzioni ricevute).