Cassazione: responsabilità dell’appaltatore per custodia
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, la Cassazione ha affermato la responsabilità dell’appaltatore per la morte di una donna a seguito della caduta da un balcone dal quale, dopo l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna del fabbricato, erano stati rimossi i listelli in legno fissati sui montanti del parapetto, in attesa che altra impresa, a tal fine incaricata, apponesse le nuove ringhiere.
La citata situazione di grave pericolo è stata individuata dalla Cassazione nella fattispecie giunta alla propria attenzione per la presenza di un balcone privo di protezione. L’appaltatore si sarebbe potuto liberare dal proprio obbligo di custodia (e conseguentemente dalla relativa posizione di responsabilità) solo se fossero iniziati i lavori di apposizione delle ringhiere ai balconi con subentro nell’esecuzione delle opere di altra impresa, che avrebbe assunto a proprio carico l’obbligo di osservanza delle cautele per evitare danni a dipendenti e terzi.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 28 aprile 2006, n.14817).
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, la Cassazione ha affermato la responsabilità dell’appaltatore per la morte di una donna a seguito della caduta da un balcone dal quale, dopo l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna del fabbricato, erano stati rimossi i listelli in legno fissati sui montanti del parapetto, in attesa che altra impresa, a tal fine incaricata, apponesse le nuove ringhiere.
La citata situazione di grave pericolo è stata individuata dalla Cassazione nella fattispecie giunta alla propria attenzione per la presenza di un balcone privo di protezione. L’appaltatore si sarebbe potuto liberare dal proprio obbligo di custodia (e conseguentemente dalla relativa posizione di responsabilità) solo se fossero iniziati i lavori di apposizione delle ringhiere ai balconi con subentro nell’esecuzione delle opere di altra impresa, che avrebbe assunto a proprio carico l’obbligo di osservanza delle cautele per evitare danni a dipendenti e terzi.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 28 aprile 2006, n.14817).