Cassazione: responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato

"Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di trasporto) ai consorziati, quando tratta con i terzi "per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato.

Detti principi tuttavia subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell’articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell’articolo 2615 Codice Civile rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ’ex lege’ (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ ultimo".


Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n.3664: Contratti conclusi con terzi - Responsabilità del consorzio e dei consorziati).

"Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di trasporto) ai consorziati, quando tratta con i terzi "per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774), e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705, in relazione agli articoli 2608 e 2609 Codice Civile), dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato.

Detti principi tuttavia subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell’articolo 2615 comma 2 Codice Civile, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 dell’articolo 2615 Codice Civile rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ’ex lege’ (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ ultimo".


Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n.3664: Contratti conclusi con terzi - Responsabilità del consorzio e dei consorziati).