Cassazione: rispetto dei limiti di velocità anche in caso di inosservanza di requisiti formali dei cartelli

La mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell’ordinanza che prescrive il limite massimo di velocità non è causa di invalidità della segnaletica, e pertanto non determina l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione.

Ritiene la Cassazione, infatti, che "l’inosservanza della norma di cui all’articolo 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada non determini l’illegittimità del segnale e che l’omissione delle indicazioni formali da questa norma contemplate non esima l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché la necessità di indicare il provvedimento amministrativo di apposizione ha lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 29 marzo 2006, n. 7125: Sanzioni amministrative - Circolazione stradale - Limiti di velocità - Mancata indicazione sul retro del segnale stradale dell’ordinanza di apposizione - Conseguenze - Invalidità segnaletica - Esclusione).
La mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell’ordinanza che prescrive il limite massimo di velocità non è causa di invalidità della segnaletica, e pertanto non determina l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione.

Ritiene la Cassazione, infatti, che "l’inosservanza della norma di cui all’articolo 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada non determini l’illegittimità del segnale e che l’omissione delle indicazioni formali da questa norma contemplate non esima l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché la necessità di indicare il provvedimento amministrativo di apposizione ha lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 29 marzo 2006, n. 7125: Sanzioni amministrative - Circolazione stradale - Limiti di velocità - Mancata indicazione sul retro del segnale stradale dell’ordinanza di apposizione - Conseguenze - Invalidità segnaletica - Esclusione).