Cassazione Sezioni Unite: responsabilità dell’appaltante per contributi nell’interposizione fittizia di manodopera

"Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’ art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazìone ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della manod’opera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi".

Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 26 ottobre 2006, n. 22910: Appalto di manodopera - Obblighi retribituvi e contributivi - Responsabilità dell’appaltante - Sussistenza).
"Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’ art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazìone ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della manod’opera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi".

Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 26 ottobre 2006, n. 22910: Appalto di manodopera - Obblighi retribituvi e contributivi - Responsabilità dell’appaltante - Sussistenza).