Cassazione SU Civili: affidamento minore in caso di genitori in Paesi diversi della UE

"Nella disciplina del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l’uno all’altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria la dichiarazione di esecutività prevista dall’art. 28 del medesimo regolamento".

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, in prima applicazione del Regolamento 2201/2003. Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 20 dicembre 2006, n. 27188: Affidamento minori a genitori divorziati residenti in Stati diversi della Unione Europea).
"Nella disciplina del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l’uno all’altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria la dichiarazione di esecutività prevista dall’art. 28 del medesimo regolamento".

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, in prima applicazione del Regolamento 2201/2003. Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 20 dicembre 2006, n. 27188: Affidamento minori a genitori divorziati residenti in Stati diversi della Unione Europea).