Cassazione SU Civili: giurisdizione in caso di scorrimento di graduatoria
È questo il principio con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno regolato la giurisdizione in favore del GO. A parere delle Sezioni Unite infatti tale decisione determina l’insorgenza della pretesa all’assunzione in termini di diritto soggettivo.
La contestazione, quindi, cade su atti estranei all’esercizio del potere amministrativo di assumere al lavoro mediante procedure concorsuali ed ascrivibili, di conseguenza, a quelli adottati con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (ari 5, comma 2. d.lgs. n. 165/2001).
Infatti, hanno proseguito gli ermellini, non si controverte né in ordine alla validità delle graduatorie approvate in precedenza ed alla posizione occupata in esse dagli aspiranti all’assunzione, né in ordine all’esercizio del potere di procedere al cd. “scorrimento” anziché bandire un nuovo concorso per procedere all’assunzione. Si discute soltanto delle modalità di attuazione dello “scorrimento”, sicché la vertenza viene a collocarsi all’esterno delle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali concluse con i provvedimenti di approvazione delle rispettive graduatorie, provvedimenti che non sono investiti da contestazioni. Si è perciò nell’ambito delle controversie relative al diritto all’assunzione ai sensi dell’ari 63, comma 1. d.lgs. n. 165/2001 (vedi Cass. sez. un.. ottobre 2005, n. 20107; 14 maggio 2007, n. 10940; 4 aprile 2008. a 8736: 18 giugno 2008, n. 16527; 16 luglio 2008, n. 19510; 9 febbraio 2009, n. 3055: 16 novembre 2009, n. 24185).
Le Sezioni Unite hanno pertanto concluso per la rimessione della causa al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro competente per territorio.
(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Ordinanza 16 marzo 2010).
[Avv. Alfredo Matranga]
È questo il principio con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno regolato la giurisdizione in favore del GO. A parere delle Sezioni Unite infatti tale decisione determina l’insorgenza della pretesa all’assunzione in termini di diritto soggettivo.
La contestazione, quindi, cade su atti estranei all’esercizio del potere amministrativo di assumere al lavoro mediante procedure concorsuali ed ascrivibili, di conseguenza, a quelli adottati con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (ari 5, comma 2. d.lgs. n. 165/2001).
Infatti, hanno proseguito gli ermellini, non si controverte né in ordine alla validità delle graduatorie approvate in precedenza ed alla posizione occupata in esse dagli aspiranti all’assunzione, né in ordine all’esercizio del potere di procedere al cd. “scorrimento” anziché bandire un nuovo concorso per procedere all’assunzione. Si discute soltanto delle modalità di attuazione dello “scorrimento”, sicché la vertenza viene a collocarsi all’esterno delle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali concluse con i provvedimenti di approvazione delle rispettive graduatorie, provvedimenti che non sono investiti da contestazioni. Si è perciò nell’ambito delle controversie relative al diritto all’assunzione ai sensi dell’ari 63, comma 1. d.lgs. n. 165/2001 (vedi Cass. sez. un.. ottobre 2005, n. 20107; 14 maggio 2007, n. 10940; 4 aprile 2008. a 8736: 18 giugno 2008, n. 16527; 16 luglio 2008, n. 19510; 9 febbraio 2009, n. 3055: 16 novembre 2009, n. 24185).
Le Sezioni Unite hanno pertanto concluso per la rimessione della causa al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro competente per territorio.
(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Ordinanza 16 marzo 2010).
[Avv. Alfredo Matranga]