Cassazione SU Civili: giurisdizione sullo straniero per il pagamento delle provvigioni nella mediazione
"Il primo comma dell’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles stabilisce in generale che, salvo specifiche disposizioni della stessa Convenzione, la competenza giurisdizionale si determina in base al domicilio del convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità. A questa competenza generale, si affiancano competenze speciali. Una di esse è indicata nell’articolo 5 della medesima Convenzione, secondo il quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, tra l’altro in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Ne deriva che la domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per attività di mediazione, se rivolta in confronto di soggetto al quale si applica la Convenzione, può essere proposta davanti al giudice italiano, quando il domicilio del richiedente si trovi nel territorio dello stato italiano. La domanda si collega, infatti, ad un credito pecuniario di origine contrattuale, da soddisfarsi nel domicilio del creditore (articolo 1182 terzo comma Codice Civile). Il fatto che il convenuto contesti la sussistenza del rapporto di mediazione e, quindi, l’obbligazione dedotta in giudizio non è di ostacolo all’applicazione di questo principio, poiché anche la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito: in questo senso, già Cass. 6 ottobre 1981, n. 5240. Il principio, infatti, non opera solo nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottratte la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. 26 luglio 2001, n. 10226).
Né vale distinguere tra credito di importo incerto e credito certo, sostenendo che solo nel secondo caso ricorre la competenza del giudice del luogo in cui è sosta o deve essere eseguita l’obbligazione, secondo la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 1182 citato.
Questa disposizione, secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - e correlativamente, in tale luogo si radica la competenza territoriale nei giudizi ex articolo 20 Codice Procedura Civile - è stata costantemente interpretata nel senso che essa si applica anche nel caso in cui non vi è contestazione sugli elementi essenziali che concorrono a determinare il credito per provvigioni dell’agente (Cass. 26 luglio 1978 n. 3763), ovvero sia chiesto il pagamento di una somma determinata, giacché la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito non incide sulla individuazione della competenza territoriale; quell’indagine, infatti, attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. 13 aprile 2005, n.7674).
Vale a dire che i crediti per provvigioni, anche se non sono ancora fissati in una somma determinata, ma possono essere determinati in base ad elementi certi secondo quanto stabilito dal contratto o in mancanza dagli usi, ancorché non risulti dagli atti la prova dell’ammontare del contratto concluso con l’intervento del mediatore, sono del genere di quelli indicati dal terzo comma del citato articolo 1182. Ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, infatti, è sufficiente individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare: Cass. 17 maggio 1995, n. 5420".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 21 marzo 2006, n.6217: Convenzione di Bruxelles 1968 - Giurisdizione sullo straniero - Contratto di mediazione - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia).
"Il primo comma dell’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles stabilisce in generale che, salvo specifiche disposizioni della stessa Convenzione, la competenza giurisdizionale si determina in base al domicilio del convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità. A questa competenza generale, si affiancano competenze speciali. Una di esse è indicata nell’articolo 5 della medesima Convenzione, secondo il quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, tra l’altro in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Ne deriva che la domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per attività di mediazione, se rivolta in confronto di soggetto al quale si applica la Convenzione, può essere proposta davanti al giudice italiano, quando il domicilio del richiedente si trovi nel territorio dello stato italiano. La domanda si collega, infatti, ad un credito pecuniario di origine contrattuale, da soddisfarsi nel domicilio del creditore (articolo 1182 terzo comma Codice Civile). Il fatto che il convenuto contesti la sussistenza del rapporto di mediazione e, quindi, l’obbligazione dedotta in giudizio non è di ostacolo all’applicazione di questo principio, poiché anche la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito: in questo senso, già Cass. 6 ottobre 1981, n. 5240. Il principio, infatti, non opera solo nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottratte la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. 26 luglio 2001, n. 10226).
Né vale distinguere tra credito di importo incerto e credito certo, sostenendo che solo nel secondo caso ricorre la competenza del giudice del luogo in cui è sosta o deve essere eseguita l’obbligazione, secondo la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 1182 citato.
Questa disposizione, secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - e correlativamente, in tale luogo si radica la competenza territoriale nei giudizi ex articolo 20 Codice Procedura Civile - è stata costantemente interpretata nel senso che essa si applica anche nel caso in cui non vi è contestazione sugli elementi essenziali che concorrono a determinare il credito per provvigioni dell’agente (Cass. 26 luglio 1978 n. 3763), ovvero sia chiesto il pagamento di una somma determinata, giacché la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito non incide sulla individuazione della competenza territoriale; quell’indagine, infatti, attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. 13 aprile 2005, n.7674).
Vale a dire che i crediti per provvigioni, anche se non sono ancora fissati in una somma determinata, ma possono essere determinati in base ad elementi certi secondo quanto stabilito dal contratto o in mancanza dagli usi, ancorché non risulti dagli atti la prova dell’ammontare del contratto concluso con l’intervento del mediatore, sono del genere di quelli indicati dal terzo comma del citato articolo 1182. Ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, infatti, è sufficiente individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare: Cass. 17 maggio 1995, n. 5420".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 21 marzo 2006, n.6217: Convenzione di Bruxelles 1968 - Giurisdizione sullo straniero - Contratto di mediazione - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia).