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Cassazione SU Civili: niente multa se parcheggi a pagamento non convivono con parcheggi gratuiti

Facendo riferimento non solo al dato normativo (articolo 7, comma 8 Codice della Strada) ma anche alla propria precedente giurisprudenza, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal Comune avverso la pronuncia con la quale il Giudice di Pace aveva disapplicato le delibere comunali di istituzione dei parcheggi a pagamento "per aver ignorato il disposto dell’articolo 9 della Legge 3 maggio 1967 n.317, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell’area interessata". Medesime motivazioni il Giudice di Pace ha riferito ad ordinanze del sindaco in nessuna delle quali era stato tenuto conto dell’articolo 7.

"Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all’art. 4, comma 8, del codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento".

La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 16 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, n.116).

Facendo riferimento non solo al dato normativo (articolo 7, comma 8 Codice della Strada) ma anche alla propria precedente giurisprudenza, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal Comune avverso la pronuncia con la quale il Giudice di Pace aveva disapplicato le delibere comunali di istituzione dei parcheggi a pagamento "per aver ignorato il disposto dell’articolo 9 della Legge 3 maggio 1967 n.317, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell’area interessata". Medesime motivazioni il Giudice di Pace ha riferito ad ordinanze del sindaco in nessuna delle quali era stato tenuto conto dell’articolo 7.

"Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all’art. 4, comma 8, del codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento".

La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 16 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, n.116).