Cassazione SU Civili: notifica via posta valida la firma illeggibile
Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Prevede l’art. 4, della l. 20 novembre 1982, n. 890 (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma 1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3). Dispone, ancora, l’art. 7, della stessa legge, da un lato, che l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4)”.
Secondo la Cassazione “Non prescrivendo la norma positiva che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità -come nella specie -in cui la sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità -inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego. Certo, infatti - come ricordato sopra - che l’agente postale ai sensi del primo comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1892, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 quarto comma, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell’atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dal quarto comma del citato art. 7 induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 10 marzo 2003, n. 3065, in motivazione)".
E d’altro canto, proseguono le Sezioni Unite, è "irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall’ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell’avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall’agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata”.
In conclusione, "nessun obbligo sussiste per l’agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 aprile 2010, n.9962: Notifica a mezzo del servizio postale - Illeggibilità sottoscrizione).
Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Prevede l’art. 4, della l. 20 novembre 1982, n. 890 (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma 1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3). Dispone, ancora, l’art. 7, della stessa legge, da un lato, che l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4)”.
Secondo la Cassazione “Non prescrivendo la norma positiva che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità -come nella specie -in cui la sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità -inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego. Certo, infatti - come ricordato sopra - che l’agente postale ai sensi del primo comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1892, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 quarto comma, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell’atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dal quarto comma del citato art. 7 induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 10 marzo 2003, n. 3065, in motivazione)".
E d’altro canto, proseguono le Sezioni Unite, è "irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall’ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell’avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall’agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata”.
In conclusione, "nessun obbligo sussiste per l’agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 aprile 2010, n.9962: Notifica a mezzo del servizio postale - Illeggibilità sottoscrizione).