La pubblicità sulle strade tra codice vigente e schema di nuovo codice della strada: definizione e sicurezza della circolazione

pubblicità stradale
pubblicità stradale

La pubblicità sulle strade tra codice vigente e schema di nuovo codice della strada: definizione e sicurezza della circolazione

 

Abstract: il contributo esamina la disciplina della pubblicità sulle strade nel vigente codice della strada e nello schema di nuovo codice, con particolare riguardo alla nozione di pubblicità e al rapporto tra messaggio, mezzo utilizzato e sicurezza della circolazione. Muovendo dalla distinzione tra segnaletica stradale e altri messaggi percepibili dagli utenti della strada, l’analisi ricostruisce la funzione delle disposizioni che regolano la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse anche alla luce della disciplina dei cartelli di valorizzazione e promozione del territorio. L’esame dello schema di nuovo codice della strada si concentra sulla definizione di pubblicità contenuta nell’Allegato I.1, che esclude determinate attività prive di fini di lucro anche quando realizzate mediante mezzi pubblicitari. Si evidenzia il rischio che tale esclusione, in assenza di un espresso coordinamento con le norme sulla collocazione delle installazioni, generi incertezze circa il regime applicabile. La finalità non commerciale del messaggio, infatti, non esclude di per sé la rilevanza del supporto sotto il profilo della sicurezza stradale. Il contributo propone pertanto un chiarimento normativo volto a preservare l’applicazione delle disposizioni sulla collocazione dei mezzi, indipendentemente dalla finalità dell’attività comunicativa.

 

L’OGGETTO E IL CONTESTO: «PUBBLICITÀ» O «PUBBLICITÀ STRADALE»?

Si è sostenuto e si continua a sostenere che il vigente codice della strada sarebbe affetto dalla lacuna di non aver definito cosa sia la «pubblicità» (che pure espressamente regola nei suoi aspetti di relazione con l’infrastruttura stradale) e che tale lacuna dovrebbe essere colmata facendo riferimento, di volta in volta, secondo i tempi e gli interpreti, alla normativa sull’imposta di pubblicità [Decreto Legislativo n. 507/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate Fiscalità Locale, n.10 del 5 febbraio 1994] e, più di recente, al Decreto Legislativo n.145/2007 in materia di pubblicità ingannevole [con l’argomento che l’articolo 2, comma 1, lettera a), conterrebbe una nozione di «pubblicità» applicabile a qualsiasi contesto sebbene, disgraziatamente, l’articolo 1 precisi che «Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa»].

Secondo questa impostazione interpretativa, quindi, la «pubblicità» presa in considerazione dal vigente codice della strada sarebbe soltanto quella c.d. commerciale o, come si esprime il citato D. Lgs. n.145/2007, quella comprendente «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi».

Non è questa la nostra opinione.

Noi riteniamo, al contrario, che il fenomeno regolato dal vigente codice della strada non sia la «pubblicità» in quanto tale, bensì quella collegata al suo contesto, ossia la «pubblicità stradale», da intendersi come il complesso dei messaggi (diversi dalla segnaletica stradale) che siano rivolti agli utenti della strada e che siano da questi percepibili, con conseguenti riflessi sulla sicurezza della circolazione.

A tutto concedere, si potrebbe riconoscere che la pubblicità c.d. commerciale rappresenti l’aspetto fenomenologico più rilevante e che il legislatore abbia sicuramente tenuto conto, in primo luogo, proprio di questo fenomeno. Al limite, si potrebbe anche aggiungere che lo stesso nomen iuris di «pubblicità» sia stato scelto guardando proprio a quel mondo, utilizzando l’aspetto fenomenologico più rilevante (ma pur sempre una parte) per descrivere il tutto. La pubblicità c.d. commerciale, per quanto di gran lunga la più rilevante, non esaurisce però il fenomeno della «pubblicità stradale», come, del resto, chiunque circoli sulle strade può verificare.

 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO E DESCRIZIONE DEL FENOMENO

Per descrivere il fenomeno della «pubblicità stradale» occorre partire dall’oggetto e dal contesto in cui esso si colloca e prendere atto che la «pubblicità stradale» si colloca nell’ambito dell’infrastruttura stradale e delle regole riguardanti la sicurezza della circolazione.

Tanto le regole relative agli aspetti statici della costruzione e manutenzione delle strade quanto quelle riguardanti gli aspetti dinamici della circolazione trovano fondamento nel principio di sicurezza (articolo 1 vigente codice).

Ci sono messaggi che sono funzionali alla circolazione stradale perché indirizzano verso località, avvertono di pericoli, impongono obblighi e divieti. Questi messaggi, nel loro complesso, costituiscono la segnaletica stradale (di indicazione, di pericolo e di prescrizione) disciplinata come sistema chiuso e tipizzato, governato dal principio di uniformità: l’articolo 38, comma 8, del vigente codice vieta di apporre su un segnale, sul suo retro o sul sostegno elementi non previsti dal regolamento; l’articolo 39, comma 2, rimette al regolamento la definizione di forme, dimensioni, colori, simboli e modalità di impiego dei segnali verticali; l’articolo 45, comma 1, vieta la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme alle disposizioni vigenti, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. A sua volta, l’articolo 77, commi 1 e 5, del vigente regolamento di esecuzione dispone che i segnali verticali rispettino le caratteristiche stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle relative figure e tabelle, vietando l’uso di segnali diversi da quelli previsti, salvo le eccezioni espressamente autorizzate con provvedimento del Ministero.

Dal principio di sicurezza che presiede sia all’aspetto statico della costruzione/manutenzione delle strade che all’aspetto dinamico della circolazione (dove la segnaletica stradale è chiamata a svolgere un ruolo essenziale) discende un principio di coerenza che, per quanto riguarda il tema della «pubblicità stradale», si estrinseca nella dichiarazione di incompatibilità di ogni messaggio (non necessariamente di natura commerciale) che, in relazione alle caratteristiche ed alla collocazione, sia tale da mettere in pericolo la sicurezza delle persone, costituire ostacolo o disturbo visivo, generare confusione con la segnaletica stradale.

Questa dichiarazione di incompatibilità la troviamo nel comma 1 dell’articolo 23 del vigente codice: «Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica».

La giurisprudenza ha sempre individuato la ratio dell’articolo 23 del vigente codice della strada nella prevenzione della collocazione, sugli spazi destinati alla circolazione e su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e del conseguente sviamento dalla guida del veicolo perché il vigente codice della strada non tratta della «pubblicità» in quanto tale, né si interessa degli aspetti tributari o di quelli legati alla concorrenza; il vigente codice (così come quello che verrà secondo lo schema di decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre e che vedremo più avanti) tratta della «pubblicità stradale» collegando l’oggetto al suo contesto con lo scopo di servire il principio di sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

Sul punto v. anche questo articolo.

Nella categoria della «pubblicità stradale» rientrano quindi necessariamente tutti i messaggi i quali abbiano la caratteristica di essere rivolti agli utenti della strada e che non possano essere ricondotti alla categoria della segnaletica stradale.

È proprio al complesso di questi messaggi che ci si deve riferire quando si tratta di applicare il regime vincolistico (dell’autorizzazione o della SCIA) e il regime dei divieti e delle distanze previsti dall’articolo 23 del vigente codice (integrato con le disposizioni sulla SCIA) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (in particolare con gli articoli 51 e 52).

Tutto ciò che non sia riconducibile alla segnaletica stradale deve essere valutato nell’ambito del fenomeno della «pubblicità stradale» e, in quanto rilevante per la sicurezza della circolazione, assoggettato alle disposizioni che ne disciplinano la collocazione lungo le strade o in vista di esse, individuando per ciascuna fattispecie il regime applicabile sulla base delle norme vigenti e, ove necessario, dell’identità di ratio.

Che senso avrebbe, altrimenti, predisporre un sistema tipizzato ed uniforme di segnaletica stradale ed un regime vincolato di pubblicità se poi si consentisse l’introduzione indiscriminata di ulteriori messaggi in ragione del loro contenuto? Sul piano logico, del resto, l’utente della strada potrebbe riconoscere la natura e lo scopo del messaggio soltanto dopo averlo percepito e interpretato, ma è proprio questo processo di percezione, lettura e interpretazione che può distogliere l’attenzione dalla guida e che la normativa del codice intende prevenire.

 

LE CONFERME NELLA DISCIPLINA DEI CARTELLI DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Una conferma viene dalla disciplina speciale per i cosiddetti «cartelli di valorizzazione e promozione del territorio» lungo e all’interno degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali, prevista dal comma 7 dell’articolo 23 del vigente Codice e dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 recante condizioni e limiti per la loro collocazione.

L’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale di attuazione esclude questi cartelli dalla categoria dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 47 del vigente regolamento, ma, al tempo stesso, disciplina minutamente le caratteristiche (articolo 3) e le distanze da punti singolari (articolo 4, commi 1 e 2) quando tali cartelli debbano essere collocati «lungo e all’interno delle autostrade e delle strade extraurbane principali» (dove la pubblicità è vietata e mancava quindi il relativo paradigma), mentre «lungo le rimanenti strade» (dove invece la pubblicità sarebbe generalmente ammessa se non fossero “itinerari internazionali” e dove quindi il paradigma di riferimento c’era), «i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio sono equiparati ai cartelli pubblicitari e devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52» del regolamento e «Nel caso di installazione lungo le strade indicate nel presente comma, le dimensioni massime del cartello di valorizzazione e promozione del territorio sono quelle prescritte per i cartelli pubblicitari di cui all'art. 48» del medesimo regolamento (articolo 4, comma 3).

Questi cartelli di valorizzazione e promozione del territorio devono inoltre essere autorizzati dall’ente proprietario della strada «nel rispetto delle procedure e termini di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» (articolo 4, comma 4), valevoli per tutti gli altri mezzi pubblicitari.

L’articolo 2 del decreto ministeriale, significativamente rubricato “definizioni”, ci dice che questi cartelli «essendo finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, non sono ricompresi tra i mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e sono disciplinati dal presente decreto», facendo ricorso ad una nozione di «pubblicità» scollegata dal suo contesto.

Quando, però, dalle definizioni astratte si è trattato di stabilire in concreto le condizioni e i limiti di installazione per servire il principio di sicurezza stradale, ci si è dovuti necessariamente riferire al contesto e quindi al genus della «pubblicità stradale», fissando direttamente condizioni e limiti per le strade nelle quali la pubblicità, essendo vietata, non risultava regolata ed applicando invece, per le altre strade, le regole valevoli per i cartelli pubblicitari.

 

IL GENUS DELLA «PUBBLICITÀ STRADALE» E LE RELATIVE SPECIES (CENNI)

Il caso dei «cartelli di valorizzazione e promozione del territorio» è utile anche per introdurre il tema (che in questa sede può essere solo accennato) delle diverse species appartenenti al genus della «pubblicità stradale», caratterizzato dal regime vincolistico per titolo abilitativo e condizioni di installazione, che come tale si contrappone a quello della segnaletica stradale.

Il sistema del codice della strada, quanto ai messaggi rivolti all’utenza stradale, è governato da una logica binaria: da un lato, la segnaletica stradale, soggetta ad un sistema chiuso e tipizzato; dall’altro, le ulteriori installazioni potenzialmente rilevanti per la sicurezza della circolazione, per le quali occorre individuare la disciplina applicabile e il relativo regime amministrativo.

Se dovessimo seguire le definizioni di «pubblicità» via via proposte (e per certi aspetti prese in considerazione anche dal citato articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 maggio 2012) si potrebbe innanzitutto dire che al genus della «pubblicità stradale» appartengono sia i «mezzi pubblicitari» (c.d. nominati) di cui all’articolo 47 del vigente regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada, sia i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, sia tutti quei mezzi di valorizzazione e/o promozione latamente intesa che vengano installati ad opera di Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, pro loco, parrocchie, comitati di scopo e così via.

Tutti questi oggetti sono accomunati dal fatto di essere rilevanti ai fini della sicurezza della circolazione stradale e che, per tale ragione, necessitano di un titolo abilitativo e devono essere collocati nel rispetto delle regole (divieti e distanze) applicabili ai mezzi pubblicitari.

Gli stessi mezzi pubblicitari individuati e definiti dall’articolo 47 del vigente regolamento costituiscono singolarmente altrettante species del genus «pubblicità stradale» nella misura in cui è prevista per ciascuno di essi una particolare disciplina per determinati aspetti, mentre la loro definizione, rispettivamente, come “insegna di esercizio”, “preinsegna”, “cartello”, “striscione, locandina e stendardo”, “impianto pubblicitario di servizio” o “impianto di pubblicità o propaganda”, deve essere calata in un contesto nel quale è stabilito che queste stesse definizioni «sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale» (articolo 47, comma 10, Reg. CDS).

Se per «pubblicità» si dovesse davvero intendere «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi» e se i “mezzi pubblicitari” di cui all’articolo 47 Reg. CDS fossero davvero solo i mezzi dell’impresa, quale regola si dovrebbe applicare nel caso di un’insegna che fosse finalizzata ad indicare la sede dell’attività di una associazione di donatori di sangue o di bocciofili o di ciclisti o della pro loco, e così via?

L’«attività» di cui parla l’articolo 47 Reg. CDS nelle diverse definizioni dei “mezzi pubblicitari” non è necessariamente quella commerciale, industriale, artigianale, etc.; essa deve essere intesa come qualunque attività per la quale possa esserci l’interesse legittimo di un determinato soggetto a rivolgere un messaggio agli utenti della strada e che, per questa ragione, si dovrà guardare alle regole fissate in via generale per i mezzi pubblicitari in  considerazione dei «riflessi sulla sicurezza stradale».

Altra cosa, come detto, è il regime amministrativo (autorizzazione o SCIA) in concreto applicabile a ciascuna di queste fattispecie, ma questa è un'altra storia e necessita di trattazione a parte.

 

LA DEFINIZIONE DI «PUBBLICITÀ» NELLO SCHEMA DI NUOVO CODICE DELLA STRADA

Il comma 2 dell’articolo 1 dello schema licenziato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026 stabilisce che «Ai fini del presente codice, si applicano le definizioni dell’Allegato I.1, che costituisce parte integrante del presente codice. Le definizioni ivi contenute prevalgono su eventuali corrispondenti definizioni, ovunque previste a normativa vigente».

La parte IV dell’Allegato è dedicata alle definizioni relative a «Strade, traffico e pubblicità». Le «Definizioni di pubblicità» sono contenute nell’articolo 10 e, tra queste, alla lettera i), compare quella di «pubblicità», intesa come «l’insieme di tutti gli strumenti pubblicitari di cui al presente articolo usati allo scopo di segnalare o promuovere l’esistenza e far conoscere le caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni, per finalità commerciali ed economiche. Non è considerata pubblicità ai fini della presente lettera l’attività avente lo scopo di promuovere il cambiamento di opinioni, atteggiamenti e comportamenti a beneficio della collettività senza fini di lucro diretto o indiretto anche se utilizza mezzi pubblicitari».

Si tratta quindi di una disposizione articolata in due periodi che operano su piani distinti: il primo introduce una definizione positiva di pubblicità, individuandone gli elementi qualificanti nella natura degli strumenti utilizzati, nella finalità di segnalazione o promozione e nel perseguimento di scopi commerciali ed economici; il secondo delimita negativamente la nozione escludendo l’attività individuata in ragione del suo scopo (promuovere il cambiamento di opinioni, atteggiamenti e comportamenti a beneficio della collettività) e dell’assenza di fini di lucro, diretto o indiretto, anche quando essa si avvalga di mezzi pubblicitari.

Con riferimento al primo periodo si deve subito dire che il fenomeno descritto non corrisponde a quello effettivamente regolato dalle disposizioni dello schema di nuovo codice, il quale tratta la pubblicità non in sé, ma in relazione al contesto (la «pubblicità stradale») esattamente come il codice vigente.

Il concetto di «pubblicità stradale», come abbiamo visto, si fonda su due presupposti normativi: da un lato, le disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione contro le interferenze visive e la distrazione degli utenti della strada oggi contenute nell’articolo 23, comma 1, del vigente codice; dall’altro, il sistema tipizzato della segnaletica stradale, delineato dagli articoli 38 e seguenti del medesimo codice.

Entrambi questi presupposti trovano conferma nello schema di nuovo codice: il primo nell’articolo 43, comma 1, lettere a), b) e c), che ripropone il contenuto dei tre periodi del comma 1 dell’articolo 23 del codice vigente; il secondo nell’articolo 269, che individua le categorie della segnaletica stradale e ne riafferma la disciplina tipizzata e uniforme sul territorio nazionale.

La definizione di «pubblicità» contenuta nell’Allegato I.1 descrive pertanto un fenomeno diverso da quello preso in considerazione dallo schema di nuovo codice poiché, in virtù dell’articolo 43, comma 1 (esattamente come per l’articolo 23, comma 1, del codice vigente) ciò che rileva non è il fine economico del messaggio, bensì la sua idoneità a captare l’attenzione dell’utente della strada con i conseguenti rischi per la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

Lo schema di nuovo codice, conseguentemente, riconferma per il genus «pubblicità stradale» il regime vincolistico fondato sulla necessità di un titolo abilitativo (autorizzazione o SCIA) e sul complesso dei requisiti tecnici (divieti e distanze) per la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade. In particolare, del titolo abilitativo si occupa l’articolo 264 prevedendo l’autorizzazione in via generale e la SCIA per le insegne di esercizio, mentre per i requisiti tecnici, alcuni divieti sono fissati direttamente dallo schema di nuovo codice e per gli altri sarà il regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 289 a stabilire «le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante» (comma 3 dell’articolo 264 cit.).

A tutto concedere, quindi, si potrebbe dire che il primo periodo della lettera i) dell’articolo 10 dell’Allegato I.1 Parte IV, nel descrivere in tal modo la «pubblicità», prenda in considerazione l’aspetto fenomenologico sicuramente più rilevante, quello della pubblicità c.d. commerciale, che però, per quanto di gran lunga la più rilevante, non esaurisce il fenomeno della «pubblicità stradale» che necessita di essere disciplinato in funzione dei potenziali riflessi sulla sicurezza della circolazione.

E si può aggiungere che lo schema di nuovo codice (esattamente come il codice vigente) quando prende in considerazione il contenuto del messaggio lo fa per ragioni del tutto diverse: l’articolo 43, comma 1, lettera d), per vietare qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica, etc. (esattamente come il vigente comma 4-bis dell’articolo 23); il medesimo articolo 43, al comma 3, per vietare la pubblicità relativa ai veicoli che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento (esattamente come il comma 8 del citato articolo 23 del vigente codice).

Esaminiamo ora il secondo periodo della disposizione di che trattasi: «Non è considerata pubblicità ai fini della presente lettera l’attività avente lo scopo di promuovere il cambiamento di opinioni, atteggiamenti e comportamenti a beneficio della collettività senza fini di lucro diretto o indiretto anche se utilizza mezzi pubblicitari».

A parte l’apparente aporia di “mezzi pubblicitari” da non considerarsi pubblicità, quale sarebbe l’applicazione pratica di questo assunto?

Si pensi, ad es., ai cartelli relativi al "rispetto" per i ciclisti collocati da associazioni senza fini di lucro e aventi «lo scopo di promuovere il cambiamento di... comportamenti a beneficio della collettività», che non sarebbero considerati pubblicità nonostante l'utilizzo di mezzi pubblicitari (nel caso specifico, il cartello). Se ne prevede la libera collocazione o, in quanto mezzi pubblicitari, devono essere autorizzati? E si possono posizionare ovunque o ci saranno regole da rispettare? Questo aspetto non è chiarito neppure dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo.

Una tale definizione rischia quindi di introdurre un’incertezza interpretativa che il legislatore dovrebbe risolvere espressamente perché la distinzione tra finalità del messaggio e disciplina del mezzo fisico attraverso cui esso viene diffuso può produrre conseguenze concrete nell’attività degli enti proprietari delle strade e degli organi preposti alla vigilanza.

La finalità di interesse collettivo non elimina le esigenze di sicurezza connesse alla collocazione di un supporto che veicola un messaggio percepibile dall’utente della strada e potenzialmente idoneo a distoglierne l’attenzione con i connessi rischi per la sicurezza della circolazione.

L’esclusione dalla nozione di pubblicità non dovrebbe dunque essere intesa come causa di inapplicabilità delle disposizioni del codice della strada e della relativa normativa di attuazione concernenti la collocazione dei mezzi pubblicitari, posto che ai fini della sicurezza della circolazione non rileva la finalità, bensì l’idoneità del messaggio a captare l’attenzione dell’utente della strada attraverso un contenuto suscettibile di essere letto, interpretato o elaborato.

Qualora non si ritenga di dover espungere una definizione che appare superflua e potenzialmente problematica, il suggerimento potrebbe essere quello di provvedere a modificarla inserendo al secondo periodo, dopo le parole «anche se utilizza mezzi pubblicitari», il seguente periodo: «Resta ferma, anche per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari o propagandistici utilizzati per la diffusione delle attività escluse dalla nozione di pubblicità ai sensi della presente lettera, l'applicazione delle disposizioni del presente codice e della relativa normativa di attuazione concernenti la loro collocazione lungo le strade o in vista di esse»