Cassazione SU Civili: nozione di area fabbricabile ai fini della liquidazione dell’imposta ICI

In tema di applicazione e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili, "un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l’ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione".

La sentenza, che compone un contrasto insorto in seno alla Sezione Tributaria della Cassazione, è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 30 novembre 2006, n. 25506: Nozione di area fabbricabile ai fini della liquidazione dell’imposta ICI).
In tema di applicazione e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili, "un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l’ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione".

La sentenza, che compone un contrasto insorto in seno alla Sezione Tributaria della Cassazione, è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 30 novembre 2006, n. 25506: Nozione di area fabbricabile ai fini della liquidazione dell’imposta ICI).