Cassazione SU Civili: si rifiuta il pagamento con assegno bancario solo per giustificato motivo

Richiamando il proprio orientamento le Sezioni Unite hanno ribadito che il creditore non può rifiutare senza un giustificato motivo il pagamento con assegno bancario:  "il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”."

La sentenza 26617/2007, pur riferita ad una fattispecie che aveva visto la consegna di un assegno circolare, offre utili spunti per la soluzione anche dell’ipotesi in cui il creditore riceva un assegno bancario. "La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la “regola della correttezza e della buona fede oggettiva” nella “valutazione del comportamento del creditore”, peraltro, costituisce l’imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”. Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili) considerazioni relative alla “valutazione del comportamento del creditore”, particolarmente utili ai fin della presente controversia, laddove osserva che: l’inciso “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento” contenuto nel primo comma dell’art. 1277 cod. civ. “significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio”: “la moneta avente corso legale”, infatti, “non è l’oggetto del pagamento” perché questo “è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro”; “l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito” (“nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”); “nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento”".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 giugno 2010, n.13658)

Richiamando il proprio orientamento le Sezioni Unite hanno ribadito che il creditore non può rifiutare senza un giustificato motivo il pagamento con assegno bancario:  "il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”."

La sentenza 26617/2007, pur riferita ad una fattispecie che aveva visto la consegna di un assegno circolare, offre utili spunti per la soluzione anche dell’ipotesi in cui il creditore riceva un assegno bancario. "La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la “regola della correttezza e della buona fede oggettiva” nella “valutazione del comportamento del creditore”, peraltro, costituisce l’imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”. Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili) considerazioni relative alla “valutazione del comportamento del creditore”, particolarmente utili ai fin della presente controversia, laddove osserva che: l’inciso “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento” contenuto nel primo comma dell’art. 1277 cod. civ. “significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio”: “la moneta avente corso legale”, infatti, “non è l’oggetto del pagamento” perché questo “è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro”; “l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito” (“nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”); “nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento”".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 giugno 2010, n.13658)